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di Alessandro Santoro
Con il disegno di legge Finanziaria per il 2007 si completa l'intervento sugli studi di settore avviato con la manovra-bis. Le misure, inserite all'articolo 5, dovrebbero portare a un incremento di gettito di circa 12 miliardi di euro nel triennio 2007-2009 di cui 3,3 miliardi nel solo 2007.
Gli studi com’erano
Alla base degli studi di settore c'è l'idea di individuare i contribuenti che più probabilmente evadono. Lo si fa confrontando, attraverso tecniche statistiche avanzate, i dati da loro dichiarati con quelli medi indicati dai contribuenti simili ed economicamente coerenti. L'azione di controllo e di accertamento dovrebbe quindi concentrarsi sui soggetti segnalati dagli studi, quelli con ricavi "incongrui" e quelli con dati economici "incoerenti".
Un contribuente è definito "congruo" se dichiara ricavi non inferiori a quelli
determinati dal relativo studio. In caso contrario, è incongruo, sebbene
esista una soglia di tolleranza (l'intervallo di confidenza).
L'incongruità grave poteva portare direttamente all'emissione dell'avviso di
accertamento solo nei confronti dei soggetti diversi dai professionisti e in
contabilità semplificata. La distinzione è stata parzialmente superata dal
decreto legge 223 del 2006: ora anche i soggetti incongrui in contabilità
ordinaria (in primis, le società di capitali) sono accertabili se risultano
incongrui in un singolo periodo d'imposta. (1)
Si noti che da questa modifica è atteso un maggior gettito di oltre un miliardo
di euro per il triennio 2006-2008 per gli adeguamenti spontanei ed effettuati in
dichiarazione.
Un contribuente è definito "incoerente" se dichiara valori di determinati indicatori - quali ad esempio il tasso di rotazione del magazzino o il valore aggiunto per addetto - che risultino molto diversi da quelli dichiarati da un insieme di "colleghi" con analoghe caratteristiche e considerato sufficientemente affidabile da essere preso a riferimento. Alla sola incoerenza non consegue la possibile emanazione dell'avviso di accertamento, bensì l'inserimento in apposite liste di soggetti da sottoporre a controllo. Per questa ragione, fino ad oggi, ad essa veniva attribuita un'importanza secondaria.
La nuova coerenza
Il più importante intervento delineato nella Finanziaria
consiste in un utilizzo più esteso e penetrante dei risultati dell'analisi della
coerenza. Dai nuovi indicatori (di cui alcuni generalizzati e altri
specifici di alcuni settori) dovrebbe derivare un maggior gettito per 2,6
miliardi di euro nel 2007.
Dal testo della legge non è facile capire come ciò accadrà, e del resto è nella
natura stessa degli studi di settore lasciare ampio margine alla Sose (società
per gli studi di settore) e alla Commissione degli esperti (nella quale sono
rappresentate le categorie produttive) per la concreta definizione degli studi.
(2) Si può supporre che i nuovi indicatori saranno finalizzati a ridurre
gli spazi di manipolabilità. Si ipotizzi, ad esempio, che un contribuente
voglia dichiarare 100 di ricavi, realizzando così una certa evasione, ma che
l'applicazione dei coefficienti al vero valore delle variabili contabili e
strutturali individuate nello studio porterebbero a definirlo congruo solo se
dichiara ricavi pari almeno a 120. Se il contribuente manipola (3) (di
solito riducendoli) i valori di queste variabili, è possibile che il livello dei
ricavi congrui si avvicini a 100, e quindi che l'evasore risulti formalmente
congruo. I nuovi indicatori dovrebbero limitare questa possibilità, segnalando
che il livello dei ricavi, sebbene formalmente congruo, è tuttavia troppo
ridotto nel contesto della situazione economica del contribuente, per esempio
considerando la movimentazione del magazzino, e alla luce delle caratteristiche
del settore.