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LAVORO E FISCO

Richiedere anticipatamente fino al 75% della pensione maturata? Si può fare, ma non conviene. Ecco i motivi.

La normativa sui fondi pensione contiene numerose aporie che presto o tardi dovranno essere oggetto di riflessione

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di Bruno Mangiatordi

 

La normativa sui fondi pensione contiene numerose aporie che presto o tardi dovranno essere oggetto di riflessione. Un aspetto merita tuttavia un’attenzione immediata per i riflessi negativi che determina per la credibilità del sistema: si tratta delle anticipazioni che gli iscritti ai fondi pensione possono richiedere nel corso del periodo di accumulazione della posizione previdenziale.

 

Quando si può chiedere l’anticipo

La materia è disciplinata dall’articolo 11, commi 7, 8, 9, e 10, del decreto legislativo 252/05. Le disposizioni prevedono che gli aderenti ai fondi pensione possano richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie in seguito a gravissime situazioni relative allo stesso aderente, al coniuge e ai figli;
b) decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 75 per cento per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di ristrutturazione della prima casa, anch’essi debitamente documentati;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento per ulteriori esigenze.

 

Dunque, la normativa si limita a prevedere solo che le somme percepite a titolo di anticipazione non possano mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati al fondo pensione, comprese le quote del Tfr, maggiorate delle plusvalenze realizzate a decorrere dalla prima iscrizione alla previdenza complementare.

 

Regime estremamente liberale

È un regime estremamente liberale e, seppure nei limiti del 30 per cento del montante accumulato, vi si può far ricorso anche per esigenze dei familiari e senza obbligo di motivazione. Ciò è stato spiegato con la necessità di garantire un allineamento con il regime altrettanto liberale delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, identificato come la fonte principale di finanziamento delle previdenza complementare.

Tuttavia, le anticipazioni sul Tfr sono ricollegate a un obbligo di motivazione. Mentre potrebbe essere tutt’altro che marginale l’ipotesi di un iscritto a un fondo pensione che, magari immediatamente prima del pensionamento e quindi dopo aver accumulato un considerevole montante, decida di prelevare il 30 per cento del proprio risparmio previdenziale e utilizzarlo per fini di liquidità. Una generalizzata diffusione di tale fenomeno si porrebbe in netto contrasto con l’intento del legislatore di finalizzare il sistema della previdenza complementare all’esigenza di "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale". (1)

(continua sotto la comunicazione pubblicitaria)

A maggior ragione, la possibilità di garantirsi una rendita pensionistica complementare per l’età anziana sarebbe quasi del tutto compromessa, qualora un numero cospicuo di lavoratori dovesse richiedere anticipazioni fino ad assorbire il 75 per cento del montante accumulato. La preoccupazione deve essere stata presente al legislatore stesso, tant’è vero che ha previsto la facoltà per l’iscritto di reintegrare in qualsiasi momento l’anticipazione ottenuta.

Peraltro, il regime fiscale previsto per le anticipazioni (con esclusione di quello delle anticipazioni per motivi di salute), pur essendo meno favorevole rispetto a quello previsto per le prestazioni pensionistiche, contempla comunque un’aliquota più bassa (23 per cento) rispetto alla aliquota media applicata al Tfr. È lecito quindi chiedersi come i benefici fiscali di cui godono gli iscritti ai fondi pensione si giustifichino qualora l’aderente si avvalga della facoltà di richiedere anticipazioni. (2)

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Data di pubblicazione: 02/05/2007
Categoria: Lavoro e Fisco