Trattamento fiscale delle autovetture aziendali.


Le principali regole per la deducibilità dei costi
Introduzione
Le disposizioni sulla disciplina delle autovetture ai
fini delle imposte dirette sono contenute nell'articolo 164 del nuovo Testo
unico delle imposte sui redditi (corrispondente all'articolo 121-bis del
vecchio Tuir).
Tuttavia, questa norma non contiene una classificazione
autonoma dei veicoli a motore, ma richiama quella contenuta nelle norme sulla
circolazione stradale, assegnando a ciascuna categoria regole autonome e limiti
di deducibilità dei relativi costi.
In particolare, le norme sulla
circolazione stradale che regolano l'impiego degli autoveicoli sono dettate dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
Il testo
tuttora vigente dell'articolo 54 del predetto decreto legislativo 285/92 prevede
le seguenti tipologie:
- lettera a) autovetture: veicoli destinati al trasporto
di persone, aventi al massimo nove posti,compreso quello del conducente
- lettera c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e
capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
- lettera d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di
cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse
- lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Tuttavia, questa classificazione, soprattutto per quanto riguarda
la lettera c) deve ritenersi superata, in seguito al recepimento delle nuove
normative comunitarie.
L'adozione dei nuovi criteri comunitari relativi
all'omologazione dei veicoli a motore ha modificato, infatti, la disciplina
prevista dal codice della strada.
Queste classificazioni devono essere ora
considerate alla luce del decreto 4 agosto 1998, attuativo della direttiva
europea del 6 febbraio 1998, n. 98/14/Ce, con cui sono state introdotte due sole
classi di autoveicoli:
- M1: veicoli destinati al trasporto di persone
- N: veicoli destinati al trasporto di merci), sopprimendo di fatto
la classe degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose
definiti dalla suddetta lettera c) dell'articolo 54, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Pertanto, il trattamento fiscale degli automezzi aziendali ai fini
delle imposte sui redditi dipende dal tipo di automezzo e dall'uso che ne viene
fatto.
La deducibilità dei costi relativi alle autovetture: le
principali regole
Dal 1998, con l'inserimento nel Tuir dell'articolo
121-bis (ora articolo 164), concernente 'i limiti di deduzione delle spese e
degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore
utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni', il trattamento
fiscale delle autovetture si basa sulle seguenti regole:
- i veicoli previsti sono suddivisi in due categorie:
- quelli che non presentano limitazioni alla deduzione dei costi
- quelli che determinano costi parzialmente deducibili
- tutti i costi e le spese relativi a un veicolo hanno il medesimo
trattamento. In relazione a uno stesso veicolo non coesistono spese interamente
deducibili e spese con limiti alla deducibilità
- i veicoli per i quali è possibile dedurre integralmente i costi e
le spese sono:
- quelli esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività
propria dell'impresa
- quelli dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte
del periodo d'imposta
- quelli adibiti ad uso pubblico
- sono previste limitazioni alla deduzione dei costi per le
autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli non destinati agli usi
descritti nei punti precedenti. La limitazione può essere percentuale e
interessa tutte le tipologie di costo, oppure può essere in valore assoluto, che
si aggiunge a quella percentuale, e interessa solo ammortamenti, leasing e
noleggio
- la limitazione percentuale prevede che tutti i costi relativi a
un veicolo siano deducibili per il 50 per cento. Tale limite è elevato all'80
per cento per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o
di rappresentanza di commercio
- la limitazione in valore assoluto prevede che questa percentuale
sia applicata:
- alla quota di ammortamento di un valore non superiore a 18.075,99
euro se il veicolo è acquisito in proprietà (limite elevato a 25.822,84 euro per
gli agenti o rappresentanti di commercio)
- alla quota di canone di leasing proporzionale al costo di un
veicolo non superiore a 18.075,99 euro se l'acquisizione del bene avviene in
locazione finanziaria (limite elevato a 25.822,84 euro per gli agenti o
rappresentanti di commercio)
- a un canone non superiore a 3.615,20 euro nell'ipotesi di
noleggio del veicolo
- i 'veicoli di lusso' nella normativa fiscale non esistono più. Le
auto a benzina con cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici oppure a 2.500
centimetri cubici se alimentate a gasolio hanno il medesimo trattamento delle
auto con cilindrate inferiori
- la legge del 13 maggio 1999, n. 133, ha abrogato la lettera d)
della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.
Gli agenti e i rappresentanti di commercio possono detrarre l'Iva assolta
all'acquisto delle auto che prima erano considerate 'di lusso' (e cioè le
automobili a benzina con cilindrata maggiore di 2.000 centimetri cubici e quelle
diesel con cilindrata maggiore di 2.500 centimetri cubici)
- ai fini dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 102 del Tuir
(plafond per conteggiare le spese di manutenzione e riparazione
deducibili immediatamente), il costo dei veicoli si assume nei limiti rilevanti
per l'ammortamento.
Rosanna Acierno
Data di pubblicazione: 06/01/2005
Categoria: Lavoro e Fisco
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