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LAVORO E FISCO

Le novità del modello 770 (Prima parte).

Tra le novità di maggior rilievo nelle istruzioni al modello 770 di quest'anno, quelle concernenti le modalità di presentazione della dichiarazione e, in particolare, l'introduzione della sezione "Redazione della dichiarazione" nel frontespizio

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di Pompilio Ciro Cardinale

Tra le novità di maggior rilievo nelle istruzioni al modello 770 di quest'anno, quelle concernenti le modalità di presentazione della dichiarazione e, in particolare, l'introduzione della sezione "Redazione della dichiarazione" nel frontespizio.

Il modello dei sostituti negli ultimi anni è stato oggetto di evoluzione anche per agevolare gli adempimenti delle figure professionali cui l'azienda fa riferimento, in genere consulenti del lavoro e commercialisti.

Nelle scorse edizioni era già prevista la possibilità di presentare il modello 770 semplificato in maniera integrale ovvero suddiviso in due parti:
- frontespizio con le comunicazioni dati lavoro dipendente
- frontespizio con le comunicazioni dati lavoro autonomo,

proprio per permettere ai consulenti aziendali di poter gestire i dati delle due comunicazioni in maniera indipendente e inviare la dichiarazione in maniera disgiunta.

Non era possibile tuttavia separare i dati contenuti nei prospetti ST e SX, che andavano presentati completi di tutte le informazioni concernenti i versamenti e le compensazioni effettuate.

Da quest'anno, anche i dati contenuti nei prospetti ST e SX possono essere separati e allegati alla relativa dichiarazione.

Il nuovo riquadro "Redazione della dichiarazione" si presenta diviso in quattro sezioni, per accogliere meglio le possibile alternative di presentazione della dichiarazione e, a differenza di quello corrispondente dello scorso anno, diviso solo in due sezioni, si stacca dal riquadro "Firma della dichiarazione" per essere una parte a sé stante.

Le prime due sezioni sono preposte per l'invio integrale del modello 770 semplificato, le altre due per l'invio indipendente delle due comunicazioni.



Da quest'anno sono quindi previste nuove regole per la presentazione dei prospetti ST e SX. La regola principale rimane tuttavia immutata.
I prospetti ST ed SX possono contenere tutte le compensazioni e i versamenti effettuati dal sostituto nell'arco dell'anno precedente.
In assenza del modello 770 ordinario, il modello 770 semplificato deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti tutti nei prospetti ST e SX.

Il sostituto, in tal caso, conclude il proprio adempimento dichiarativo entro il 30 settembre 2005.
In presenza del modello 770 ordinario, il modello 770 semplificato va presentato senza i prospetti ST e SX, in quanto tutti i dati dovranno essere evidenziati nei quadri ST e SX del 770 ordinario.

E' data facoltà ai sostituti di suddividere le informazioni contenute nei prospetti ST e SX a determinate condizioni.
La suddivisione può avere una doppia natura; può avvenire:

  • sia tra i dati del modello 770 semplificato e quelli dell'ordinario
  • sia anche tra i dati del semplificato stesso, tra le comunicazioni lavoro autonomo e quelli del lavoro dipendente.

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il modello 770 ordinario, può produrre il 770 semplificato comprensivo dei prospetti ST e SX qualora non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'articolo 1 del Dpr n. 445/97 tra i versamenti attinenti al modello semplificato e quelli relativi al modello ordinario.

La suddivisione del modello 770 semplificato avviene mediante l'invio del frontespizio, delle Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati e dei relativi prospetti ST e SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dei relativi frontespizio e prospetti ST e SX alle seguenti condizioni:

  • che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

A questo punto sorgono evidenti implicazioni di carattere pratico sulle modalità di compilazione dei singoli quadri, in caso di invio separato delle comunicazioni:

  • nel prospetto ST del 770 semplificato relativo alle comunicazioni dati lavoro dipendente non possono figurare i codici tributo di ritenute da lavoro autonomo e, viceversa, nel 770 semplificato relativo alle comunicazioni lavoro autonomo non possono figurare codici da lavoro dipendente (ad esempio, 1001 al punto 9 del prospetto ST delle comunicazioni lavoro autonomo oppure 1040 nel prospetto ST delle comunicazioni lavoro dipendente)
  • al punto 3 del prospetto ST, relativo agli importi utilizzati a scomputo, possono figurare solo ritenute della stessa natura della comunicazione.

Il sostituto di imposta, che volesse suddividere i prospetti ST e SX, deve in pratica limitare le compensazioni "interne" di crediti nell'ambito della stessa categoria reddituale.
Inoltre, nel prospetto SX è stata creata una nuova sezione "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" per qualificare la natura del credito che viene generato ed esposto in dichiarazione a seconda della tipologia, lavoro dipendente, autonomo o redditi di capitale.
Per permettere l'utilizzo anche "esterno" nel modello F24 del credito sono stati istituti nuovi codici tributo (6781, 6782, 6783) in sostituzione del codice 1678.

(continua sotto la comunicazione pubblicitaria)

L'esposizione dei dati nel modello segue regole ben precise.
Al pari degli altri modelli di Unico, tutti i dati devono essere indicati in unità di euro, con la particolarità che i dati fiscali vanno troncati delle cifre decimali (ad esempio, 5.218,79 = 5.218) e i dati di natura contributiva e previdenziale vanno arrotondati all'unità di euro per difetto fino a 49 centesimi compresi e per eccesso da 50 centesimi.
Quindi, nel rispetto della regola del troncamento, gli importi dei dati fiscali, inferiori all'unità di euro, non vanno indicati. Per permettere al software di accettare anche il campo vuoto sono stati previsti:

  • un'apposita casella da barrare nella parte D assistenza fiscale (per le addizionali va indicato anche il codice regione)
  • nel prospetto ST al campo note 7 il nuovo codice E, introdotto quest'anno nel modello 2005.

Anche la presentazione della dichiarazione integrativa o correttiva del modello 770 segue regole particolari e diverse rispetto alle dichiarazioni integrative degli altri modelli dell'Unico.

Il sostituto d'imposta può presentare il 770 semplificato integrativo o correttivo mediante l'invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. In dettaglio, la dichiarazione è costituita dal frontespizio e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, con indicazione degli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione correttiva o integrativa contenga ulteriori comunicazioni, si deve rispettare la progressione numerica successiva a quella utilizzata per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel 770 semplificato originario.

Data di pubblicazione: 04/10/2005
Categoria: Lavoro e Fisco