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Sito web e deducibilità dei costi (Seconda Parte).

Problematiche connesse all'e-commerce. Costi accessori. Link e banner: spese di pubblicità o di rappresentanza?

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Link e banner: spese di pubblicità o di rappresentanza?
Prima di distinguere le possibili modalità di deduzione dei costi relativi a link e banner, sembra opportuno un breve excursus sulle modalità di distinzione delle due categorie di spese, utile anche per quanto già osservato in tema di costi relativi al sito web.
Per effetto di varie sentenze della Corte di cassazione(12) e di pareri del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive(13) (ad esempio, parere n. 1 del 24/2/2004), oltre che di svariate pronunzie di prassi dell'Amministrazione finanziaria, negli ultimi anni si è registrato un innegabile allargamento della categoria delle spese pubblicitarie a scapito di quelle di rappresentanza, sollecitato dalla nuove tendenze del mercato globale.
Tra le interpretazioni estensive più interessanti, si segnala quella operata dalla risoluzione n. 137/2000, che ha classificato come spese di pubblicità quelle strategie di comunicazione che legano un marchio o un prodotto a iniziative benefiche - il caused related marketing - assai diffuso anche nell'ambito di Internet.

L'Amministrazione, in tale sede, ha evidenziato che 'la pubblicità legata unicamente al prodotto ha perso i connotati tipici che l'avevano da sempre caratterizzata nel senso cioè di dover essere razionale e convincere che un prodotto è buono e conveniente. Nuovo modo di concepire una pubblicità del 'sociale' piuttosto che una pubblicità del 'prodotto' può essere ravvisato in quello che nella terminologia anglosassone viene definito cause related marketing (crm). Termine con il quale si intende una nuova tecnica pubblicitaria - rivolta ai consumatori-cittadini più che ai consumatori clienti - che consiste nel valorizzare un marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse predeterminate o percentuali di ricavi, al restauro di un'opera d'arte o al finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell'abbinare il proprio marchio a un'iniziativa di solidarietà sociale o ad un progetto di interesse collettivo'.

(continua sotto la comunicazione pubblicitaria)

La risoluzione ha precisato quindi che 'si può senz'altro affermare che tra i criteri da seguire per poter distinguere tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, si rileva sempre meno efficace quello incentrato sul collegamento diretto tra pubblicità del prodotto e ricavo, dal momento che, come visto, il prodotto ha cessato di essere l'unico obiettivo della pubblicità stessa, per cedere il posto ad altre strategie commerciali legate all'immagine 'sociale' di un'azienda'.

Alla luce dei chiarimenti richiamati, immaginare che l'inserimento a titolo oneroso di un link o di un banner possa configurare l'insorgere di spese di rappresentanza appare un'ipotesi residuale, a meno che (ipotesi restrittiva) tali link e banner non facciano riferimento a un sito creato dall'azienda non allo scopo di incrementare la conoscenza dei propri prodotti, ma semplicemente il proprio prestigio.

Mutuando gli esempi dalla categoria classica delle spese di rappresentanza, si potrebbe quindi pensare a un banner che rinvia meramente a un sito o a una pagina che permetta il calcolo degli interessi legali o la conversione di un importo nelle principali valute mondiali, caratterizzato dal logo o marchio aziendale.
Fatta eccezione per tali ipotesi, si ritiene che nella grande maggioranza dei casi l'inserzione di un banner comporti il sostenimento, per l'inserzionista, di spese di pubblicità; anche se, recentemente, si è aperto un ulteriore scenario per la deducibilità di tali costi.

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Data di pubblicazione: 13/09/2005
Categoria: E-business