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Fiscooggi è un periodico telematico dell'Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell'accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze.
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Link e banner: spese di pubblicità o di rappresentanza?
Prima di distinguere le possibili modalità di deduzione dei costi relativi a
link e banner, sembra opportuno un breve excursus sulle modalità di
distinzione delle due categorie di spese, utile anche per quanto già osservato
in tema di costi relativi al sito web.
Per effetto di varie sentenze della Corte di cassazione(12)
e di pareri del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive(13)
(ad esempio, parere n. 1 del 24/2/2004), oltre che di svariate pronunzie di
prassi dell'Amministrazione finanziaria, negli ultimi anni si è registrato un
innegabile allargamento della categoria delle spese pubblicitarie a scapito di
quelle di rappresentanza, sollecitato dalla nuove tendenze del mercato globale.
Tra le interpretazioni estensive più interessanti, si segnala quella operata
dalla risoluzione n. 137/2000, che ha classificato come spese di pubblicità
quelle strategie di comunicazione che legano un marchio o un prodotto a
iniziative benefiche - il caused related marketing - assai diffuso anche
nell'ambito di Internet.
L'Amministrazione, in tale sede, ha evidenziato che 'la pubblicità legata
unicamente al prodotto ha perso i connotati tipici che l'avevano da sempre
caratterizzata nel senso cioè di dover essere razionale e convincere che un
prodotto è buono e conveniente. Nuovo modo di concepire una pubblicità del
'sociale' piuttosto che una pubblicità del 'prodotto' può essere ravvisato in
quello che nella terminologia anglosassone viene definito cause related
marketing (crm). Termine con il quale si intende una nuova tecnica pubblicitaria
- rivolta ai consumatori-cittadini più che ai consumatori clienti - che consiste
nel valorizzare un marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse
predeterminate o percentuali di ricavi, al restauro di un'opera d'arte o al
finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell'abbinare il proprio
marchio a un'iniziativa di solidarietà sociale o ad un progetto di interesse
collettivo'.
La risoluzione ha precisato quindi che 'si può senz'altro
affermare che tra i criteri da seguire per poter distinguere tra spese di
pubblicità e spese di rappresentanza, si rileva sempre meno efficace quello
incentrato sul collegamento diretto tra pubblicità del prodotto e ricavo, dal
momento che, come visto, il prodotto ha cessato di essere l'unico obiettivo
della pubblicità stessa, per cedere il posto ad altre strategie commerciali
legate all'immagine 'sociale' di un'azienda'.
Alla luce dei chiarimenti richiamati, immaginare che l'inserimento a titolo
oneroso di un link o di un banner possa configurare l'insorgere di
spese di rappresentanza appare un'ipotesi residuale, a meno che (ipotesi
restrittiva) tali link e banner non facciano riferimento a un sito
creato dall'azienda non allo scopo di incrementare la conoscenza dei propri
prodotti, ma semplicemente il proprio prestigio.
Mutuando gli esempi dalla categoria classica delle spese di
rappresentanza, si potrebbe quindi pensare a un banner che rinvia
meramente a un sito o a una pagina che permetta il calcolo degli interessi
legali o la conversione di un importo nelle principali valute mondiali,
caratterizzato dal logo o marchio aziendale.
Fatta eccezione per tali ipotesi, si ritiene che nella grande maggioranza dei
casi l'inserzione di un banner comporti il sostenimento, per
l'inserzionista, di spese di pubblicità; anche se, recentemente, si è aperto un
ulteriore scenario per la deducibilità di tali costi.