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Sito web e deducibilità dei costi (Seconda Parte).

Problematiche connesse all'e-commerce. Costi accessori. Link e banner: spese di pubblicità o di rappresentanza?

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Fiscooggi è un periodico telematico dell'Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell'accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Fiscooggi integra la documentazione esistent... (continua)

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I banner e il procacciamento di affari

Di sicuro interesse, con riferimento alla determinazione della natura dei costi in oggetto, è la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 209 del 18/11/2003.
Nella fattispecie presa in esame dall'Agenzia, una società si era impegnata alla promozione di un'offerta commerciale anche attraverso l'inserimento di link/banner su pagine web. In relazione al servizio fornito era stato pattuito a titolo di compenso 'un importo fisso a titolo di contributo per gli investimenti necessari a promuovere il servizio ... nonché, in aggiunta, un importo per ogni ordinazione andata a buon fine'.
All'istanza, inerente l'eventuale assoggettamento alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 25-bis del Dpr 600/73 dei compensi da corrispondere alla società che avrebbe effettuato la promozione, l'Amministrazione ha risposto in senso affermativo.

Nonostante quanto dedotto dalla società istante, l'Agenzia, rinviando ad alcune pronunce della Corte di cassazione (Cass. sez. III, n. 11244/1996, e n. 1290/2001), ha infatti ritenuto che la prestazione dell'inserzionista consistesse in un'attività di intermediazione finalizzata a favorire la conclusione di affari, poiché in tali casi 'è sufficiente che (il procacciatore) ponga in contatto i soggetti interessati i quali concludono il contratto grazie al suo intervento'. A tale valutazione è conseguito l'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 25-bis del Dpr 600/73. Il link in oggetto, secondo l'Agenzia, 'rappresenta lo strumento concreto per la raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni e quindi non costituisce l'oggetto della prestazione, ma una modalità per la sua esecuzione'.

In effetti, la Corte di cassazione ha precisato che 'è elemento comune delle astratte fattispecie della mediazione e del procacciamento di affari la prestazione di una attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare ...(ed) è sufficiente, perché nasca il diritto di credito al compenso a favore del mediatore o del procacciatore, che questi ponga in contatto tra loro due o più parti per la conclusione di un affare, che questo venga concluso per effetto del suo intervento (anche di recente Cass. 94-9743) e che la sua attività nota alle parti sia stata quanto meno da loro accettata, nella ipotesi della mediazione, o determinata da un incarico unilateralmente affidato anche tacitamente e desumibile per facta concludentia' (Cass. civ. III, n. 11244/96).

(continua sotto la comunicazione pubblicitaria)

Se il richiamato pronunciamento di prassi dovesse essere considerato applicabile a tutte le fattispecie di inserimento di link o banner, scomparirebbe la sopra ipotizzata dicotomia tra spese di pubblicità e rappresentanza, con la conseguente semplificazione del trattamento fiscale, e la piena deducibilità del costo e detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto.
Il costo dell'inserimento di link o banner, infatti, costituirebbe un costo relativo all'intermediazione commerciale del soggetto che ne ha curato l'inserzione, direttamente inerente ex articolo 109, comma 5, del Tuir.

Schematizzando quanto finora precisato con riferimento ai costi 'accessori' alla creazione di un sito web, si avrà:
 

COSTO ACCESSORIO NATURA ARTICOLO TUIR
Link e banner - Spesa di pubblicità
- Spesa di rappresentanza
- Costo per intermediazione commerciale
108, comma 2
108, comma 2
109, comma 5
E-mail a clienti potenziali Spesa di pubblicità 108, comma 2
Inserimento di parole chiave nei motori di ricerca ('indicizzazione') Spesa di pubblicità
o costi direttamente inerenti l'attività commerciale
108, comma 2
109, comma 5
Inserimento a pagamento
nei motori di ricerca
Spesa di pubblicità 108, comma 2


NOTE:
7) Di fondamentale importanza sia perché solitamente si ricollega alla denominazione di un marchio o di un prodotto, sia perché deve risultare di facile memorizzazione per l'utente.

8) Ovvero particolari siti web che permettono di rintracciare tutti i siti mondiali principalmente in base alle parole che contengono. La facile rintracciabilità di un sito per mezzo dei motori di ricerca è essenziale per garantire un cospicuo numero di visitatori.

9) La creazione di un sito commerciale presuppone, in una logica di mercato, la sua immediata rintracciabilità con i motori di ricerca, anche a mezzo dell'indicizzazione tramite le parole chiave (coincidenti con i beni o servizi offerti).

10) Il semplice link può essere testuale (ad esempio, indirizzo o nome del sito web cui rimanda) o avere l'aspetto di una piccola immagine (ad esempio, logo del sito cui rimanda), comunque priva della versatilità e potenzialità del banner.

11) 'Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto... i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico'.

12) Ad esempio, Cass. sez. tributaria, n. 7803 del 8 giugno 2000.

13) Il Comitato è interpellabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 413/91 sulla qualificazione di determinate spese fra quelle di pubblicità o quelle di rappresentanza.

 

Antonio Karabatsos

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Data di pubblicazione: 13/09/2005
Categoria: E-business