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Articolo originale: http://www.businessonline.it/4/E-business/578/Sito_web_e_deducibilità_dei_costi_(Seconda_Parte).html ( Vedi )
Autore: Fiscooggi.it.
Pubblicato il 13/09/2005
Problematiche connesse all'e-commerce. Costi accessori. Link e banner: spese di pubblicità o di rappresentanza?
I costi 'accessori' inerenti la creazione di un sito web
Oltre ai costi conseguenti alla creazione e alla gestione del sito web,
di cui si è fatto cenno nella prima parte del contributo, si possono distinguere
altre categorie di componenti negativi direttamente inerenti la creazione del
sito.
Strettamente accessori a esso, e, si ritiene, non distinguibili dai costi già
descritti sono:
Il sostenimento di costi non si limita però al momento della realizzazione e aggiornamento del sito web. E' infatti vitale incrementare e, in seconda battuta, mantenere costante l'afflusso di utenti che visitano le pagine web dell'impresa. A tale proposito si possono distinguere:
Queste attività sembrano rientrare nel novero delle spese di
pubblicità ex articolo 108, comma 2, Tuir, nonostante questa tipologia di
costi sia così connaturata al sito web - permettendone la
rintracciabilità tra milioni di altre pagine - da poter essere considerata, in
certi casi (perlomeno nel primo degli esempi), un costo direttamente inerente ex
articolo 109 del Tuir.
Con riferimento, invece, al posizionamento - a titolo oneroso - di rinvii o
collegamenti automatici al proprio sito inseriti in altri siti web molto
popolari (link), anche sottoforma di piccoli annunci abbelliti da disegni
e animazioni (banner), i particolari risvolti fiscali di tali pratiche
commerciali ne impongono una trattazione distinta.
Natura di link e banner
Il link, come accennato, è un collegamento a un altro sito web;
attivandolo, verranno immediatamente visualizzate le pagine web del sito
cui si riferisce il collegamento. Il banner funziona in maniera analoga,
ma ha maggiore visibilità dovuta al proprio aspetto di inserzione
caratterizzata, ad esempio, da scritte lampeggianti o disegni animati(10).
Entrambi vengono inseriti, a pagamento, in siti web
frequentati da un gran numero di utenti, quali ad esempio i siti dedicati
all'informazione.
Link e banner sono largamente utilizzati sulla rete Internet,
tanto che la direttiva 2000/31/Ce, emanata in data 8/6/2000 (relativa a taluni
aspetti giuridici della società dell'informazione), ha dettato alcune
disposizioni per definirne la natura giuridica.
Il decreto legislativo 70/2003, emanato in attuazione della citata direttiva per
'promuovere la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione, tra cui il commercio elettronico' (articolo 1, comma 1),
statuisce infatti, all'articolo 2, comma 1, lettera C), che debbono essere
considerate 'comunicazioni commerciali' '...tutte le forme di
comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi
o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita
un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera
professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa,
del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di
posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa,
soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza
alcun corrispettivo'.
I nn. 1 e 2 del citato testo di legge appaiono chiaramente
riferiti a link e banner; la qualifica di 'comunicazione non
commerciale' non è però rilevante ai fini fiscali, come precisato dall'articolo
1, comma 1, lettera A), del decreto(11).
Sarà quindi necessario analizzare la rilevanza fiscale di link e
banner applicando le tradizionali categorie del Tuir.
Link e banner: spese di pubblicità o di rappresentanza?
Prima di distinguere le possibili modalità di deduzione dei costi relativi a
link e banner, sembra opportuno un breve excursus sulle modalità di
distinzione delle due categorie di spese, utile anche per quanto già osservato
in tema di costi relativi al sito web.
Per effetto di varie sentenze della Corte di cassazione(12)
e di pareri del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive(13)
(ad esempio, parere n. 1 del 24/2/2004), oltre che di svariate pronunzie di
prassi dell'Amministrazione finanziaria, negli ultimi anni si è registrato un
innegabile allargamento della categoria delle spese pubblicitarie a scapito di
quelle di rappresentanza, sollecitato dalla nuove tendenze del mercato globale.
Tra le interpretazioni estensive più interessanti, si segnala quella operata
dalla risoluzione n. 137/2000, che ha classificato come spese di pubblicità
quelle strategie di comunicazione che legano un marchio o un prodotto a
iniziative benefiche - il caused related marketing - assai diffuso anche
nell'ambito di Internet.
L'Amministrazione, in tale sede, ha evidenziato che 'la pubblicità legata
unicamente al prodotto ha perso i connotati tipici che l'avevano da sempre
caratterizzata nel senso cioè di dover essere razionale e convincere che un
prodotto è buono e conveniente. Nuovo modo di concepire una pubblicità del
'sociale' piuttosto che una pubblicità del 'prodotto' può essere ravvisato in
quello che nella terminologia anglosassone viene definito cause related
marketing (crm). Termine con il quale si intende una nuova tecnica pubblicitaria
- rivolta ai consumatori-cittadini più che ai consumatori clienti - che consiste
nel valorizzare un marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse
predeterminate o percentuali di ricavi, al restauro di un'opera d'arte o al
finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell'abbinare il proprio
marchio a un'iniziativa di solidarietà sociale o ad un progetto di interesse
collettivo'.
La risoluzione ha precisato quindi che 'si può senz'altro
affermare che tra i criteri da seguire per poter distinguere tra spese di
pubblicità e spese di rappresentanza, si rileva sempre meno efficace quello
incentrato sul collegamento diretto tra pubblicità del prodotto e ricavo, dal
momento che, come visto, il prodotto ha cessato di essere l'unico obiettivo
della pubblicità stessa, per cedere il posto ad altre strategie commerciali
legate all'immagine 'sociale' di un'azienda'.
Alla luce dei chiarimenti richiamati, immaginare che l'inserimento a titolo
oneroso di un link o di un banner possa configurare l'insorgere di
spese di rappresentanza appare un'ipotesi residuale, a meno che (ipotesi
restrittiva) tali link e banner non facciano riferimento a un sito
creato dall'azienda non allo scopo di incrementare la conoscenza dei propri
prodotti, ma semplicemente il proprio prestigio.
Mutuando gli esempi dalla categoria classica delle spese di
rappresentanza, si potrebbe quindi pensare a un banner che rinvia
meramente a un sito o a una pagina che permetta il calcolo degli interessi
legali o la conversione di un importo nelle principali valute mondiali,
caratterizzato dal logo o marchio aziendale.
Fatta eccezione per tali ipotesi, si ritiene che nella grande maggioranza dei
casi l'inserzione di un banner comporti il sostenimento, per
l'inserzionista, di spese di pubblicità; anche se, recentemente, si è aperto un
ulteriore scenario per la deducibilità di tali costi.
I banner e il procacciamento di affari
Di sicuro interesse, con riferimento alla determinazione della
natura dei costi in oggetto, è la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 209
del 18/11/2003.
Nella fattispecie presa in esame dall'Agenzia, una società si era impegnata alla
promozione di un'offerta commerciale anche attraverso l'inserimento di link/banner
su pagine web. In relazione al servizio fornito era stato pattuito a
titolo di compenso 'un importo fisso a titolo di contributo per gli
investimenti necessari a promuovere il servizio ... nonché, in aggiunta, un
importo per ogni ordinazione andata a buon fine'.
All'istanza, inerente l'eventuale assoggettamento alla ritenuta alla fonte di
cui all'articolo 25-bis del Dpr 600/73 dei compensi da corrispondere alla
società che avrebbe effettuato la promozione, l'Amministrazione ha risposto in
senso affermativo.
Nonostante quanto dedotto dalla società istante, l'Agenzia,
rinviando ad alcune pronunce della Corte di cassazione (Cass. sez. III, n.
11244/1996, e n. 1290/2001), ha infatti ritenuto che la prestazione
dell'inserzionista consistesse in un'attività di intermediazione finalizzata a
favorire la conclusione di affari, poiché in tali casi 'è sufficiente che
(il procacciatore) ponga in contatto i soggetti interessati i quali
concludono il contratto grazie al suo intervento'. A tale valutazione è
conseguito l'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 25-bis
del Dpr 600/73. Il link in oggetto, secondo l'Agenzia, 'rappresenta lo
strumento concreto per la raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni e
quindi non costituisce l'oggetto della prestazione, ma una modalità per la sua
esecuzione'.
In effetti, la Corte di cassazione ha precisato che 'è elemento comune delle
astratte fattispecie della mediazione e del procacciamento di affari la
prestazione di una attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la
conclusione di un affare ...(ed) è sufficiente, perché nasca il diritto di
credito al compenso a favore del mediatore o del procacciatore, che questi ponga
in contatto tra loro due o più parti per la conclusione di un affare, che questo
venga concluso per effetto del suo intervento (anche di recente Cass. 94-9743) e
che la sua attività nota alle parti sia stata quanto meno da loro accettata,
nella ipotesi della mediazione, o determinata da un incarico unilateralmente
affidato anche tacitamente e desumibile per facta concludentia' (Cass. civ.
III, n. 11244/96).
Se il richiamato pronunciamento di prassi dovesse essere
considerato applicabile a tutte le fattispecie di inserimento di link o
banner, scomparirebbe la sopra ipotizzata dicotomia tra spese di
pubblicità e rappresentanza, con la conseguente semplificazione del trattamento
fiscale, e la piena deducibilità del costo e detraibilità dell'imposta sul
valore aggiunto.
Il costo dell'inserimento di link o banner, infatti, costituirebbe
un costo relativo all'intermediazione commerciale del soggetto che ne ha curato
l'inserzione, direttamente inerente ex articolo 109, comma 5, del Tuir.
Schematizzando quanto finora precisato con riferimento ai costi
'accessori' alla creazione di un sito web, si avrà:
| COSTO ACCESSORIO | NATURA | ARTICOLO TUIR |
| Link e banner | - Spesa di
pubblicità - Spesa di rappresentanza - Costo per intermediazione commerciale |
108, comma 2 108, comma 2 109, comma 5 |
| E-mail a clienti potenziali | Spesa di pubblicità | 108, comma 2 |
| Inserimento di parole chiave nei motori di ricerca ('indicizzazione') | Spesa di
pubblicità o costi direttamente inerenti l'attività commerciale |
108, comma 2 109, comma 5 |
| Inserimento a
pagamento nei motori di ricerca |
Spesa di pubblicità | 108, comma 2 |
NOTE:
7) Di fondamentale importanza sia perché solitamente si ricollega alla
denominazione di un marchio o di un prodotto, sia perché deve risultare di
facile memorizzazione per l'utente.
8) Ovvero particolari siti web che permettono di rintracciare tutti i
siti mondiali principalmente in base alle parole che contengono. La facile
rintracciabilità di un sito per mezzo dei motori di ricerca è essenziale per
garantire un cospicuo numero di visitatori.
9) La creazione di un sito commerciale presuppone, in una logica di mercato, la
sua immediata rintracciabilità con i motori di ricerca, anche a mezzo
dell'indicizzazione tramite le parole chiave (coincidenti con i beni o servizi
offerti).
10) Il semplice link può essere testuale (ad esempio, indirizzo o nome
del sito web cui rimanda) o avere l'aspetto di una piccola immagine (ad
esempio, logo del sito cui rimanda), comunque priva della versatilità e
potenzialità del banner.
11) 'Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto... i
rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con
l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di
tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della
società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico'.
12) Ad esempio, Cass. sez. tributaria, n. 7803 del 8 giugno 2000.
13) Il Comitato è interpellabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 413/91
sulla qualificazione di determinate spese fra quelle di pubblicità o quelle di
rappresentanza.
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