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legale registrare la propria moglie e marito? Ed una prova valida per separazione o divorzio o per altri processi

Registrare la propria moglie o marito legale solo se si parte della conversazione. Ma pu essere usata come prova per procedimenti legali? Cosa sapere

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
 legale registrare la propria moglie e

La crisi di una relazione coniugale porta spesso le parti a cercare di tutelarsi, raccogliendo prove dei comportamenti dell'altro coniuge. Tra questi metodi, la registrazione di conversazioni è una pratica sempre più diffusa. Ma è legale? 

Quando è legale registrare conversazioni con il coniuge

Nel sistema giuridico italiano, registrare una conversazione alla quale si partecipa personalmente è generalmente considerato lecito, anche senza il consenso dell'altro interlocutore. Questo principio vale anche tra coniugi.

La Corte di Cassazione ha più volte confermato questa posizione, stabilendo che la registrazione di una conversazione da parte di uno dei partecipanti non costituisce un'intercettazione illecita ai sensi dell'art. 617 bis del Codice Penale, poiché:

  • Chi partecipa alla conversazione è già legittimo "depositario" del contenuto della stessa
  • Non si viola alcuna privacy quando si è parte attiva dello scambio comunicativo

La sentenza della Cassazione n. 11004/2023 ha ribadito che "la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, a opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile alla nozione di intercettazione".

La questione diventa più complessa quando si tratta di registrazioni "ambientali", cioè quando si lascia un dispositivo di registrazione in un ambiente per catturare conversazioni alle quali non si partecipa direttamente.

In questo caso:

  • Se la registrazione avviene in stanze dell'abitazione condivisa da entrambi i coniugi, la giurisprudenza tende a considerarla lecita, in quanto l'ambiente è di uso comune
  • Se invece la registrazione avviene in luoghi di esclusiva pertinenza dell'altro coniuge (es. un ufficio personale), potrebbe configurarsi il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.)

Anche quando la registrazione è lecita, esistono limitazioni importanti:

  1. Divieto di diffusione: è vietato diffondere il contenuto delle registrazioni a terzi non interessati al procedimento legale
  2. Uso esclusivo in sede processuale: le registrazioni devono essere utilizzate solo nell'ambito del procedimento giudiziario
  3. Proporzionalità: il contenuto deve essere pertinente alla causa in corso

Registrare conversazioni all'insaputa del coniuge, rischi e reati

Registrare conversazioni all'insaputa del coniuge comporta rischi significativi e può costituire un reato, soprattutto quando tali azioni violano il diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni. In particolare, l'articolo 615 bis del Codice Penale punisce le interferenze illecite nella vita privata, applicandosi a chiunque utilizzi strumenti di registrazione senza la presenza o il consenso del soggetto interessato. La pena prevista varia dalla reclusione di sei mesi fino a quattro anni.

È considerato illegale nascondere dispositivi di registrazione, come microspie o telecamere, per intercettare conversazioni all’interno della casa coniugale o in altri luoghi di privata dimora. Anche se chi registra è proprietario dell'immobile, questa pratica viola il diritto del coniuge alla privacy. Ad esempio, lasciare un registratore acceso in assenza dell’interessato configura un reato, indipendentemente dallo scopo perseguito.

Simile disciplina si applica all'uso di tecnologie avanzate per violare i sistemi di comunicazione, come accedere abusivamente a smartphone, email o altri dispositivi personali. Queste condotte possono integrare crimini informatici soggetti a pene più severe, soprattutto se accompagnate da un intento lesivo o persecutorio. La legge italiana, comprendendo anche il GDPR e il Codice della Privacy, pone limiti stringenti per evitare abusi e tutelare i diritti inviolabili della persona.

Validità delle registrazioni segrete come prova in giudizio

Le registrazioni segrete, se effettuate rispettando determinati requisiti legali, possono essere considerate valide come prove in giudizio sia in ambito civile che penale. La normativa italiana, supportata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, stabilisce che tali registrazioni sono ammissibili quando sono realizzate da una persona che partecipi attivamente alla conversazione registrata. Questo principio si basa sull’articolo 2712 del Codice Civile, che disciplina l’ammissibilità delle riproduzioni meccaniche, incluse registrazioni audio.

Tuttavia, la loro efficacia in tribunale dipende da determinati criteri:

  • Chiarezza del contenuto: la registrazione deve essere comprensibile e deve riportare in modo preciso le parole dette.
  • Autenticità: non deve risultare alterata o manomessa; in caso di contestazioni, può essere richiesto un perito tecnico per verificarne l’integrità.
  • Scopo giudiziario: la registrazione deve essere prodotta per tutelare un proprio diritto legittimo, come in cause di separazione o divorzio.

Le prove ottenute in modo illecito, come tramite microspie o dispositivi lasciati attivi in assenza del registrante, sono invece inammissibili. Questo è ribadito dall’articolo 191 del Codice di Procedura Penale, che esclude dall’utilizzo processuale le prove raccolte violando la legge. Se utilizzate, rischiano di risultare non solo inutilizzabili ma possono anche comportare la responsabilità penale per chi ha compiuto l’atto illecito.

Alternative legali per raccogliere prove durante una separazione

Per raccogliere prove in modo legale, vi sono diverse alternative giuridicamente consentite che rispettano la privacy e le norme vigenti. Una delle più efficaci è consultare testimoni: amici, parenti o conoscenti che abbiano assistito a fatti rilevanti possono fornire dichiarazioni  valide in tribunale.

Un'altra opzione è l’acquisizione di documenti ufficiali. Questo include email, messaggi o corrispondenza elettronica a cui si ha accesso legittimamente, purché non si violino sistemi protetti dal punto di vista della sicurezza informatica. Anche i dati bancari condivisi o le registrazioni di movimenti finanziari possono risultare rilevanti.

Un investigatore privato autorizzato può essere incaricato di raccogliere elementi probatori come fotografie o video, rispettando i limiti imposti dalla legge. Ad esempio, è vietato documentare la vita privata altrui in luoghi chiusi, ma è consentito registrare attività in spazi pubblici.

Infine, l'utilizzo corretto delle prove dichiarative, come ammissioni rilasciate spontaneamente in presenza del coniuge, può supportare un’eventuale causa. Queste devono essere chiaramente circoscritte e pertinenti alla disputa legale in corso e non accompagnate da elementi raccolti illecitamente, come intercettazioni non autorizzate.