A che età si può incominciare a lavorare secondo la leggi in vigore 2022

Il datore di lavoro deve tenere conto di alcuni elementi come la situazione della formazione e dell'informazione del minore, ma anche la mancanza di esperienza e di consapevolezza.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
A che età si può incominciare a lavorare

Anche chi ha ancora raggiunto la maggiore età può iniziare a lavorare? E se la risposta è affermativa, da quando lo può fare? Cosa prevedono le norme in vigore in relazione all'età in cui cominciare a lavorare? La questione è di fondamentale importanza per svariate ragioni.

Da una parte occorre infatti tenere presente che quando c'è di mezzo il lavoro minorile occorre adottare tutte le cautele del caso. In seconda battuta non tutti vogliono proseguire gli studi al termini della scuola dell'obbligo, magari perché hanno l'occasione di iniziare a lavorare subito e, in prospettiva, ad andare in pensione con qualche anno di anticipo.

E poi altro aspetto di fondamentale importanza, il datore di lavoro deve tenere conto di alcuni elementi come la situazione della formazione e dell'informazione del minore, la natura, il grado e la durata di esposizione a eventuali agenti chimici, biologici e fisici.

Non deve trascurare lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione all'età del giovane lavoratore.

Allo stesso tempo deve occuparsi della pianificazione dei processi di lavoro, dello svolgimento e dell'interazione sull'organizzazione generale del lavoro così come - in base all'attività svolta - della sistemazione, della scelta, dell'utilizzazione e della manipolazione delle attrezzature di lavoro. Vediamo quindi

  • Quando si può cominciare a lavorare
  • Età del lavoro e leggi in vigore 2022

Quando si può cominciare a lavorare

C'è un'età ben precisa in cui è possibile cominciare a lavorare ed è legata all'obbligo scolastico. In pratica finché vige l'obbligo dell'istruzione non è consentito iniziare alcuna attività. E siccome questo periodo dura fino 16 anni compiuti, ecco che questo è il limite anagrafico al di sotto del quel non è possibile andare.

Sono però escluse dall'applicazione della normativa i lavori occasionali o di breve durata svolti in ambito domestico, ma anche all'interno dell'azienda di famiglia in assenza di circostanze pericolose.

Tra le ipotesi di esclusione dalla disciplina del lavoro minorile rientrano anche le prestazioni saltuarie, anche se la saltuarietà non basta per escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro.

Stessa cosa per le attività degli adolescenti a bordo delle navi, al netto dei provvedimenti i in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale. In ogni caso, il lavoro dei bambini è sempre vietato, a meno che non siano impegnati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario per cui è comunque richiesta l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.

Età del lavoro e leggi in vigore 2022

In sintesi per instaurare un rapporto di lavoro con un minore occorre il compimento dell'età minima prevista dalla legge e dunque 16 anni e l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Le norme sul lavoro prevedono alcune limiti rispetto alle attività da svolgere.

Gli adolescenti non possono essere incaricati di trasportare pesi per più di 4 ore durante la giornata. Così come non possono essere adibiti alle lavorazioni attuate con turni a scacchi. Ci sono poi i limiti di frequenza, come quello relativo al divieto di esposizione al rumore a un livello superiore a 90 decibel.

L'adolescente non può essere adibito a lavorazioni che comportino il contato con sostanze classificate molto tossiche, tossiche, corrosive, esplosive o estremamente infiammabili.

La deroga è prevista nel caso di autorizzazione da parte della direzione provinciale del lavoro, previo parere dall'Asl sul rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e sicurezza. Via libera anche nel caso di finalità di carattere didattico o formativo e se l'attività si effettui sotto la sorveglianza di un formatore competente anche per la materia della sicurezza e della salute.

Via libera se viene garantito il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza e se l'attività dura solo per il tempo necessario alla formazione in aula o in laboratorio.

Il datore di lavoro deve tenere conto di alcuni elementi come la situazione della formazione e dell'informazione del minore, ma anche la mancanza di esperienza e di consapevolezza.