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A chi si puņ intestare una polizza vita e quali limiti sono previsti da normativa attuale

Le polizze di assicurazione sulla vita offrono generalmente due tipi di pagamenti all'assicurato o ai suoi beneficiari.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
A chi si puņ intestare una polizza vita

La polizza vita rappresenta un importante strumento di tutela finanziaria che permette di proteggere i propri cari e pianificare il futuro patrimoniale. Un aspetto fondamentale di questo prodotto assicurativo riguarda la possibilità di scegliere liberamente a chi intestare la polizza e chi designare come beneficiario.

Questa flessibilità offre opportunità significative per la pianificazione patrimoniale e successoria, consentendo di personalizzare la protezione assicurativa in base alle proprie esigenze specifiche. Analizziamo nel dettaglio quali sono le opzioni disponibili per l'intestazione di una polizza vita e i limiti previsti dalla normativa.

Chi può essere il contraente di una polizza vita

Per definizione, il beneficiario della polizza vita non può essere il contraente quando si tratta di polizze caso morte, poiché il pagamento dell'importo è condizionato alla scomparsa di quest'ultimo. Di conseguenza, è necessario individuare un beneficiario che può essere un familiare, una persona senza alcun legame di parentela o persino un'altra entità come un'organizzazione o un'azienda.

La polizza vita è l'assicurazione che tutela l'assicurato nel caso dell'evento della morte. Parliamo di assicurato, ovvero del soggetto sul quale viene stipulata la polizza vita, perché non necessariamente coincide con il contraente, cioè colui che sottoscrive il contratto e si impegna a pagare il premio.

Esiste anche una terza figura che è quella del beneficiario, ad esempio un erede o una persona cara. Questa distinzione tra le tre figure coinvolte (contraente, assicurato e beneficiario) offre una notevole flessibilità nella pianificazione patrimoniale e successoria.

Soggetti coinvolti nella polizza vita: ruoli e differenze

Nella polizza vita intervengono principalmente tre figure:

  • Il contraente: è colui che stipula il contratto in nome e per conto proprio, o in nome e per conto altrui. Costituisce il rapporto assicurativo, insieme all'assicuratore ne è il soggetto, la parte contrattuale. Il contraente ha l'obbligo di pagare il premio e può disporre del contratto, sia designando o revocando il beneficiario, sia riducendone o addirittura annullandone il valore economico attraverso l'esercizio del diritto di riscatto.
  • L'assicurato: è il portatore del rischio, la persona fisica sulla quale viene stipulato il contratto. È il soggetto alla cui morte o sopravvivenza l'assicuratore dovrà eseguire la prestazione prevista dal contratto, pagando il capitale o la rendita predeterminata.
  • Il beneficiario: il destinatario delle prestazioni che l'assicuratore è tenuto a compiere qualora si verifichi il sinistro o l'evento. La designazione del beneficiario è libera e può essere fatta nel contratto, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore in qualsiasi momento, oppure tramite testamento.

Il contraente può far figurare come assicurato un'altra persona e anche indicare una terza figura diversa dal contraente e dall'assicurato. In ogni caso, è opportuno che il beneficiario sia informato della presenza della polizza, così da poter affrontare l'eventualità imprevista. In sintesi:

  • Il contraente è tenuto al pagamento del premio all'impresa assicuratrice
  • Il beneficiario riceve dall'impresa assicuratrice la rendita o il capitale assicurati
  • L'assicurato determina il verificarsi dell'evento che fa scattare il pagamento della prestazione

Intestazione della polizza vita: opzioni disponibili

Le polizze vita offrono diverse possibilità di intestazione, rendendo questo strumento particolarmente versatile per rispondere a esigenze differenti:

Intestazione diretta a se stessi

La modalità più semplice per attivare un'assicurazione è sottoscriverla per sé stessi. In questo caso, una persona con una sicura disponibilità economica potrebbe scegliere di investire il proprio denaro e tutelarsi contro eventualità quali la morte e l'invalidità totale.

Questo soggetto, al momento della stipula del contratto, si assumerà l'onere economico figurando come contraente della polizza e tutelerà se stesso comparendo anche come assicurato.

È importante notare che qualora si configuri effettivamente il rischio che l'assicurazione ha accettato di coprire, il beneficiario dovrà essere qualcun altro. Se il contraente assicurato muore, il capitale garantito dovrà essere riscosso da altre persone, quali, ad esempio, il coniuge o gli eredi legittimi.

Intestazione a terzi

Un caso molto frequente, soprattutto in ambito familiare, è quello in cui il contraente decide di stipulare un'assicurazione dove figura come assicurato una seconda persona e il beneficiario è ancora qualcun altro.

Ad esempio, una persona in età avanzata che dispone di un reddito medio-alto potrebbe, per garantire il futuro dei propri familiari in un'ottica di lungo periodo, decidere di stipulare una polizza dove figurerà come assicurato il figlio (che svolge un'attività lavorativa rischiosa) e come beneficiario il nipote. In tal modo, il contraente mette a disposizione delle future generazioni della sua famiglia la propria disponibilità economica, garantendo un capitale al nipote qualora il figlio venisse a mancare.

Intestazione fiduciaria

Una soluzione interessante è rappresentata dall'intestazione fiduciaria della polizza vita. In questo caso, il contraente può essere una società fiduciaria, la quale sottoscriverà la polizza in nome proprio, ma per conto della persona fisica fiduciante.

Quest'ultimo sarà tutelato nei confronti dei terzi dal segreto fiduciario, che sarà opponibile anche per quanto riguarda la qualità del soggetto beneficiario della polizza (l'obbligo di riservatezza sui dati relativi ad un contratto di assicurazione sulla vita è stato confermato dalla Cassazione n. 17790/2015).

Limiti legali nell'intestazione della polizza vita

Nonostante l'ampia libertà nella scelta del beneficiario, esistono alcuni limiti e condizioni da rispettare:

Consenso dell'assicurato

Nei contratti di assicurazione caso morte (in cui la prestazione è erogata alla morte dell'assicurato), se l'assicurato è una persona diversa dal contraente, la polizza è valida solo se l'assicurato firma una dichiarazione scritta con cui dà il proprio consenso alla conclusione del contratto.

Ad esempio, se una nonna desidera assicurare il proprio figlio per il caso morte, a tutela del nipotino che viene nominato come beneficiario, avrà bisogno del consenso scritto del figlio, che è il soggetto assicurato.

Limitazioni relative all'assicurazione su terzi

Qualora si scelga di stipulare una polizza su terzi, il contraente, oltre a conservare gli oneri connessi alla titolarità della polizza, dovrà necessariamente mettere a conoscenza l'assicurato di questa sua scelta. Quest'ultimo, infatti, dovrà sottoscrivere il contratto di assicurazione insieme al contraente.

Per quanto riguarda il beneficiario, è quanto meno opportuno che sia informato della presenza della polizza, così da poter affrontare un'eventualità imprevista e destabilizzante con tutte le risorse economiche a sua disposizione.

Tutela dei legittimari

Sebbene la polizza vita non rientri nell'asse ereditario del contraente, limitatamente ai premi versati, gli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti) possono agire in giudizio per il recupero delle somme dal beneficiario, nel caso in cui la polizza vita leda la quota legittima di eredità a loro riservata per legge.

Questo avviene perché la polizza vita caso morte costituisce una donazione indiretta e, pertanto, deve essere calcolata al fine di verificare che le quote di legittima siano state rispettate.

Pagamento della polizza vita ad assicurato o intestatario: modalità e tempistiche

La polizza vita è un contratto di assicurazione stipulato tra una persona fisica o giuridica e una compagnia di assicurazione. Dietro il pagamento di un premio ed entro i limiti stabiliti, la compagnia si obbliga a pagare un capitale o una rendita a un beneficiario nel caso della morte dell'assicurato.

La somma assicurata a titolo di indennità di decesso o di scadenza con la polizza vita viene corrisposta al contraente o al suo beneficiario in un'unica soluzione. Questa indennità può includere anche aggiunte di fedeltà e bonus, se previsti dal contratto.

I pagamenti singoli assicurano che l'assicurato o il suo intestatario riceva una notevole somma di denaro in una transazione, in modo che possa scegliere di investirlo in altri strumenti o utilizzarlo per sostenere spese considerevoli.

In alcuni casi, gli assicuratori possono anche offrire l'opzione di pagamenti periodici dell'assicurazione sulla vita. In questo scenario, una parte delle prestazioni viene corrisposta sotto forma di importo forfettario, mentre il resto può essere convertito in rendite o rate, che vengono pagate dall'assicuratore nel corso di un periodo predeterminato.

Benefici fiscali e patrimoniali della polizza vita importanti anche nella successione

La polizza vita offre numerosi vantaggi sia di natura fiscale che patrimoniale, che la rendono uno strumento particolarmente interessante per la pianificazione successoria:

Vantaggi fiscali

I capitali percepiti dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, in caso di morte dell'assicurato, sono completamente esenti da IRPEF. Pertanto, l'intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione e l'esenzione concerne l'intera somma che risarcisce il verificarsi dell'evento morte.

Inoltre, le somme erogate dalla polizza vita non sono soggette all'imposta di successione, il che rappresenta un importante vantaggio in termini di pianificazione patrimoniale.

Protezione patrimoniale

Il comma 1 dell'art. 1923 del Codice Civile prevede che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Ciò significa che né i creditori del contraente, né quelli del beneficiario potranno agire in rivalsa sulle somme che il rispettivo debitore potrà chiedere all'assicuratore.

Questa impignorabilità e insequestrabilità delle somme assicurate rappresenta una significativa protezione del patrimonio destinato ai beneficiari.

Benefici successori

Il capitale liquidato risulta fuori dall'asse ereditario del contraente e non è soggetto a imposta di successione (beneficio de iure proprio). Solo il diritto di riscatto entra nella successione e subisce tassazione.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi desidera pianificare la propria successione, poiché consente di destinare somme specifiche a beneficiari scelti, anche al di fuori dei meccanismi della successione ereditaria.

La designazione del beneficiario: importanza e modalità

La scelta del beneficiario rappresenta un aspetto fondamentale nella stipula di una polizza vita, che richiede particolare attenzione:

Modalità di designazione

Il beneficiario di una polizza vita può essere una persona fisica, una società o un ente, una persona minorenne o incapace, persino una persona non ancora nata. La scelta, che spetta al contraente, può essere indicata nel contratto, in una successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia assicurativa, o in un testamento.

È importante individuare in modo preciso, con nome, cognome, codice fiscale e indirizzo, il beneficiario, anche se non è esclusa la possibilità di indicarlo in modo generico, come succede quando i beneficiari sono gli eredi nascituri.

Designazione di un terzo referente

Il Regolatore italiano IVASS, nel Regolamento 41 del 2018 (art. 11, comma 4), ha disposto che nella proposta emessa dalla compagnia venga previsto uno spazio apposito per l'indicazione di un referente terzo, ossia una persona che abbia la possibilità di comunicare con il beneficiario nel caso in cui il contraente abbia esigenze di riservatezza.

Il terzo referente rappresenta una figura di supporto, diversa dal beneficiario, a cui l'impresa assicuratrice potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato per poter procedere con la liquidazione della prestazione.

Modifica del beneficiario

Il contraente può modificare il soggetto beneficiario della polizza ogni volta che lo ritiene opportuno. Per effettuare la modifica si deve scrivere direttamente alla propria assicurazione, che si occuperà di cambiare il contratto riformulando la nuova nomina.

È possibile cambiare il beneficiario anche nel proprio testamento, inviando comunque la comunicazione di avvenuta variazione alla propria compagnia.

La possibilità di modifica cessa nei seguenti casi:

  • Quando il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca
  • Quando il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio
  • Dopo la morte del contraente, se il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio

Considerazioni conclusive sulla scelta dei beneficiari

La scelta del beneficiario di una polizza vita è un'operazione delicata e importante, che richiede un'attenta valutazione delle proprie esigenze e dei propri obiettivi:

Libertà di scelta

Chi sottoscrive una polizza vita è libero di scegliere qualsiasi soggetto come beneficiario, che può essere ad esempio il coniuge, un figlio, un convivente, un amico, una società o un ente non profit. Questa libertà consente di adattare la polizza vita alle proprie specifiche esigenze di protezione e pianificazione patrimoniale.

Trasparenza e comunicazione

Quando muore una persona è importante sapere cosa fare per la pensione di reversibilità ed eredità, specialmente per garantire che la polizza vita raggiunga effettivamente il suo scopo. È fondamentale che i beneficiari siano informati dell'esistenza della polizza e di come procedere per ottenere la prestazione in caso di necessità. Se si desidera mantenere riservata l'esistenza della polizza, è possibile nominare un referente terzo che informi i beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato.

Aggiornamento periodico

È consigliabile rivedere periodicamente la designazione dei beneficiari, soprattutto in occasione di cambiamenti significativi nella propria vita (matrimonio, nascita di figli, divorzio, ecc.), per assicurarsi che la polizza continui a rispondere alle proprie esigenze e ai propri desideri.

In conclusione, la polizza vita rappresenta uno strumento versatile e vantaggioso per la protezione dei propri cari e la pianificazione patrimoniale e successoria. La possibilità di scegliere liberamente a chi intestare la polizza e chi può ereditare la pensione secondo le leggi aggiornate offre ampie opportunità di personalizzazione, consentendo di adattare questo strumento alle specifiche esigenze di ciascuno.

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