A chi spetta, importo e durata possibile di una rendita per infortunio nel 2022

La normativa vigente stabilisce una serie di casi di infortunio per cui scatta la rendita, ma è indispensabile la visita medica di controllo.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
A chi spetta, importo e durata possibile

Rendita per infortunio, a chi spetta e qual è la durata?

L'Inail riconosce a tutti i lavoratori coinvolti la rendita per infortunio per inabilità temporanea o permanente. Pensiamo ad esempio alla rendita unificata per eventi lesivi ricadenti nello stesso regime assicurativo, alla rendita per inabilità temporanea assoluta, alla rendita diretta per inabilità permanente, all'erogazione integrativa di fine anno, all'assegno personale continuativo, all'indennizzo per danno biologico, alla rendita di passaggio.

Ci pensa l'Inail a garantire la rendita ai lavoratori che sono stati vittima di un infortunio. L'erogazione della somma al lavoratore è l'ultimo tassello di un percorso molto più lungo che comincia con il riconoscimento ai cittadini da parte della Costituzione italiana del diritto alla salute sui luoghi di lavoro.

Dopodiché la normativa vigente stabilisce una serie di casi di infortunio per cui scatta la rendita. Quindi è prevista la visita di controllo e in caso di accensione del semaforo verde, il lavoratore infortunato riceve la somma prevista.

Un aspetto preliminare da ricordare e che approfondiremo in questo articolo riguarda le numerose prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Approfondiamo quindi:

  • Rendita per infortunio, a chi spetta, importo e durata
  • Rendita per infortunio nel 2022, tutte le possibilità

Rendita per infortunio, a chi spetta, importo e durata

L'Inail riconosce a tutti i lavoratori coinvolti la rendita per infortunio per inabilità temporanea o permanente. Pensiamo ad esempio alla rendita unificata per eventi lesivi ricadenti nello stesso regime assicurativo, alla rendita per inabilità temporanea assoluta, alla rendita diretta per inabilità permanente, all'erogazione integrativa di fine anno, all'assegno personale continuativo, all'indennizzo per danno biologico, alla rendita di passaggio.

Gli importi degli indennizzi sono estremamente variabili non solo in riferimento al tipo di infortunio, ma anche al comparto di lavoro tra settore industriale, il settore agricolo, settore marittimo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea è pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90esimo giorno e al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica. Nel caso di inabilità permanente dall’11% al 60% è prevista un’aliquota dal 50% al 60%, dal 61% al 79% l'aliquota è pari al grado di inabilità; dall’80% al 100%, l'aliquota è massima ovvero al 100%.

Rendita per infortunio nel 2022, tutte le possibilità

Provando a riassumere le principali rendite per infortunio previste nel 2022 nell'ordinamento italiano, ci sono l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.

L’inabilità temporanea assoluta impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro; e l’indennizzo per la lesione dell’integrità psicofisica, danno biologico, corrisposto per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000; per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l’indennizzo in capitale; dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita.

L'Inail assicura anche lo speciale assegno continuativo mensile, erogato ai superstiti di lavoratori titolari di rendita deceduti per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, se in possesso degli specifici requisiti previsti; l’integrazione della rendita diretta, dovuta per il periodo nel quale il lavoratore si sottopone a cure utili per il recupero della capacità lavorativa; la prestazione una tantum ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal primo gennaio 2007, se in possesso dei medesimi requisiti previsti per la rendita ai superstiti.

Ecco quindi la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi per inabilità non superiore all’80% corrisposta per un anno al lavoratore che abbandoni la lavorazione nociva e, per le malattie denunciate a decorrere dal primo gennaio 2007, per le menomazioni dell’integrità psicofisica non superiori al 60%; l’assegno per assistenza personale continuativa, corrisposto per inabilità permanente assoluta del 100% e, per gli eventi a decorrere dal primo gennaio 2007; la rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale, se in possesso dei requisiti di legge; la rendita diretta per inabilità permanente, corrisposta per eventi fino al 24 luglio 2000; le prestazioni per infortunio in ambito domestico.