Tempo di difficoltà per tutti perché la diffusione del coronavirus ha comportato la chiusura di quasi tutte le attività lavorative con interruzione di consumi e perdita di ricavi. Il governo ha così introdotto una serie di misure per contenere le conseguenze economiche.
Tuttavia nel caso degli accordi tra privati, come quelli relativi al pagamento dell'affitto, le possibilità di intervento sono ridotte. Eppure proprio il capitolo relativo alle locazioni privati (oltre a quelle commerciali, naturalmente, rispetto a cui il governo ha previsto un primo provvedimento di facilitazioni) è tra i più delicati e più cercati.
Da una parte il proprietario dell'immobile si trova in evidente difficoltà perché, indipendentemente dalla riscossione del canone, è chiamato a pagare tutte le imposte. Dall'altra il locatario può trovarsi in una concreta situazione di poca liquidità a disposizione.
E non è quindi un caso che in queste lunghe settimane di attesa della fine del contagio si stiano moltiplicando le richieste di chiarimento rispetto agli affitti. Facciamo il punto su
Non ci sono disposizioni nei decreti via via emanati dal governo che prevedono la sospensione o la riduzione del canone di affitto per le abitazioni private. Si tratta del punto di partenza per affrontare la normativa in vigore e andare alla ricerca di soluzione in grado di soddisfare le varie esigenze.
Ma cosa succede se l'inquilino non è in grado di pagare il canone di affitto e dunque di rispettare il contratto? I passaggi da seguire sono due: preavviso al proprietario dell'immobile e disdetta per giusta causa. Significa che le mensilità non corrisposte fino al termine del contratto vanno comunque versate.
A quel punto entra in gioco il buon senso tra le parti in base a cui, ad esempio, diventa possibile sfruttare la somma versata a titolo di cauzione per coprire la spesa.
C'è però un dettaglio operativo di cui tenere conto che è fondamentale per entrambe le parti coinvolte: l'indispensabilità di procedere a suon di comunicazioni scritte, anche per via telematica. In questo ultimo caso diventa preferibile il ricorso alla posta elettronica certificata o a quella ordinaria con richiesta di conferma.
A oggi la sola normativa prevista sugli affitti è il credito d'imposta del 60% del canone per gli inquilini di locali accatastati nella categoria C1 ovvero botteghe e negozi e in riferimento al solo il mese di marzo 2020.
Nel caso invece in cui le parti si accordino privatamente per la riduzione temporanea del canone per le abitazioni private occorre formalizzare l'intesa con la compilazione del modello 69 disponibile sul portale web dell'Agenzia delle entrate.
La procedura è facilitata sia perché il modello può essere trasmesso via web e sia perché è esente dal bollo e dalle spese di registrazione. E soprattutto prescinde dalla durata del contratto di affitto e dal regime fiscale di riferimento tra cedolare secca e tassazione ordinaria.