La prima novità da segnalare, valida almeno fino alla fine del 2022, prevede la possibilità di allungare o rinnovare i contratti a termine fino a 12 mesi e solo una volta, anche senza causali. Non conta la durata dei rapporti già avvenuti e né se è stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe.
Se c'è una materia che è in continua evoluzione è quella dei contratti di lavoro. Non deve stupire perché cambiano le esigenze delle società, i lavoratori perdono o acquisiscono nuove tutele e gli imprenditori devono fare i conti con un mercato sempre più competitivo. Possiamo dire che non c'è governo che si insedi senza che metta mano alla materia. Le ultimissime novità riguardano i nuovi motivi validi per procedere ad allungare o a rinnovare i contratti di lavoro.
Di base un'azienda non può infatti proporre all'infinito lo stesso contratto a tempo al lavoratore. C'è infatti un limite che non può valicare ovvero un bivio da affrontare: assumerlo in via definitiva con contratto a tempo indeterminato o lasciarlo definitivamente andare. Le valutazione tengono di solito conto di una molteplicità di fattori, tra cui quello economico è fra i prevalente. Esaminiamo quindi:
La disposizione di partenza fissa a 24 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato è fissata in 24 mesi. Fermo restando questo limite, il contratto può essere prorogato fino a 4 volte. In caso di rinnovo devono trascorrere tra un periodo e l'altro 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi o 20 giorni per quelli di durata superiore a 6 mesi.
La prima novità da segnalare, valida almeno fino alla fine del 2022, prevede la possibilità di allungare o rinnovare i contratti a termine fino a 12 mesi e solo una volta, anche senza causali. Non conta la durata dei rapporti già avvenuti e né se è stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe. I nuovi motivi validi possono essere ricondotti a tre fattispecie.
Il primo è per aumenti temporanei, significativi e non programmabili dell'attività lavorativa ordinaria. Il secondo è per esigenze sostitutive. Il terzo è per motivi temporanei e oggettivi, estranei all'attività ordinaria del datore di lavoro.
In tutti i casi, le causali nei Contratti collettivi nazionali di lavoro possono fare riferimento a situazioni oggettive derivanti da esigenze produttive dell'azienda, oppure soggettive riconducibili ai lavoratori da promuovere. E soprattutto devono essere specifiche e non generiche.
Dal punto di vista espressamente formale, tranne per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'indicazione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Ma una copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. E allo stesso tempo, in caso di rinnovo o proroga eccedente i 12 mesi l'atto scritto contiene, la specificazione delle esigenze.
Non rientrano nella disciplina generale del contratto a termine il contratto intermittente o a chiamata a tempo determinato, i rapporti di apprendistato e le prestazioni occasionali.
Allo stesso tempo, il semaforo è rosso per i rapporti a termine stipulati con i residuali lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni, salvo il diritto del dirigente di recedere una volta trascorso un triennio, i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.
E infine, i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e Ata per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale, i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge numero 240 del 30 dicembre 2010.
Non rientrano nella disciplina del contratto a termine il contratto intermittente o a chiamata a tempo determinato, i rapporti di apprendistato e le prestazioni occasionali.