Stando a quanto previsto dalle leggi attualmente in vigore, i normali spazi di una casa, come soggiorno e camere, devono rispettare un’altezza minima di 2,70 mt che scendono a 2,40 mt per spazi di servizio come corridoi, bagni e ripostigli. Per comuni montani situati sopra i 1000 mt, l’altezza minima da rispettare per l’abitabilità delle camere deve essere di 2,55 mt.
Qual è l’altezza minima che deve esserci per abitabilità delle varie camere, da camera da letto a cucina, corridoi, salotto, bagno, ecc? Il decreto ministeriale del 5 luglio 1975, che rappresenta una fondamento nel campo dell’edilizia, ha definito le altezze minime che permettono ottenere l’abitabilità delle varie camere e tutti gli spazi abitativi di un immobile. Vediamo allora quanti metri devono esserci tra pavimento e soffitto perché una camera possa essere considerata abitabile.
L'abitabilità delle camere viene stabilita solo in relazione ad altezze minime che, stando a quanto previsto dalla legge attualmente in vigore, stabilite per ogni camera. In particolare, i metri che devono esserci tra pavimento e soffitto, per le varie camere, sono i seguenti:
Per quanto riguarda mansarde e sottotetti, anch’essi devono rispettare l’altezza dei 2.70 metri, essendo spesso ambienti con solaio di copertura inclinato, tuttavia, in moltissimi casi, questa altezza non viene rispettata per tali ambienti risultando a volte nettamente inferiore. In questi casi, mansarde e sottotetti di altezza inferiore di molto ai 2,70 mt non possono ottenere l’abitabilità e vengono pertanto considerati locali tecnici e quindi non abitabili.
Per i soppalchi, le regole sulle altezze da rispettare sono stabilite da comuni e relativi regolamenti edilizi, per cui possono variare in base a comune e regolamenti di igiene regionali. In generale, comunque, viene concessa la possibilità di avere piccoli soppalchi in casa se risultano minimali come superfici e per lo svolgimento di mansioni minori, per esempio per metterci una sola scrivania con pc per, e in tal caso possono anche essere di altezze inferiori ai 2,70 mt perché non si tratta di ambienti per lo svolgimento di attività continuative e di rilievo.