Possono diventare amministratori di condominio tutti coloro che rispondono a particolari requisiti richiesti e che assolvono all’obbligo di formazione continua e che vengono nominati dall’assemblea condominiale.
L’amministratore di condominio è colui che si occupa di gestione e organizzazione del condominio stesso, che ha responsabilità giuridiche e tecniche e l'obbligo di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Condomini e curare l'osservanza del Regolamento di condominio; riscuotere mensilmente le spese condominiali che devono essere versate obbligatoriamente da tutti i condomini; regole l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune; svolgere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio; nonché rendere conto della sua gestione.
Ma chi può diventare amministratore di condominio? Quali sono i requisiti richiesti per diventare amministratore di condominio e da chi viene nominato l’amministratore condominiale?
I requisiti richiesti per diventare amministratori di condominio sono:
Qualora si voglia diventare amministratore di condominio è bene sapere che il ruolo viene nominato dall'assemblea condominiale che ha il compito di decidere sia la nomina sia il successivo eventuale rinnovo dell’incarico o revoca.
Tocca sempre all’assemblea condominiale, al momento della nomina annuale, stabilire il compenso che l'amministratore di condominio deve percepire. L’amministratore di condominio se non nominato dall’assemblea condominiale o non si raggiunga una maggioranza su nessun candidato, può essere anche nominato dal tribunale ordinario in sede di volontaria giurisdizione.
L'incarico dell'amministratore di condominio cessa nei casi di:
La revoca della carica di amministratore di condominio di un soggetto può essere decisa dalla stessa assemblea condominiale e con la stessa maggioranza necessaria per la nomina, anche senza motivo (art. 1136 del codice civile). Tuttavia, stando a quanto stabilito, i condomini hanno l'obbligo di provvedere a corrispondere il compenso fino alla fine della durata contrattuale concordata al massimo per un anno.