Amministratore può delegare un sostituto o suo dipendente per gestione condominio o è vietato

Come funzionano deleghe di amministratore di condominio ad un sostituto e quali sono i casi in cui può avvenire: cosa prevedono leggi in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Amministratore può delegare un sostituto

Un amministratore può delegare un sostituto o un suo dipendente per la gestione condominio?

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, un amministratore di condominio non può mai delegare un sostituto o un dipendente per la gestione del condominio in piena autonomia e di propria spontanea volontà. Perché l’amministratore di condominio possa delegare un sostituto o un suo dipendente per la gestione condominiale è sempre necessaria l’autorizzazione del condominio.
 

Un amministratore può delegare un sostituto o un suo dipendente per la gestione condominio o è vietato? La nomina di un amministratore di condominio avviene da parte dell’assemblea che è la stessa che ne stabilisce il compenso e l’amministratore, dal canto suo, si obbliga a rispettare doveri e responsabilità  previste dalla legge e la non osservanza delle stesse lo potrebbe far incorrere in condotta negligente fino alla revoca del mandato, che solitamente ha durata di un anno.

Una volta nominato, dunque, l’amministratore di condominio deve occuparsi della gestione dello stesso condominio in maniera precisa e corretta e senza compiere irregolarità. Vediamo cosa può fare per quanto riguarda deleghe dei propri compiti a terze persone. 

  • Amministratore di condominio può delegare un sostituto o un dipendente per gestone condominiale o no?
  • Amministratore di condominio e compiti spettanti

Amministratore di condominio può delegare un sostituto o un dipendente per gestone condominiale o no?

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, un amministratore di condominio non può mai delegare un sostituto o un dipendente per la gestione del condominio in piena autonomia e di propria spontanea volontà. 

In particolare, chiunque può essere delegato a rappresentare un condomino in assemblea, che si tratti di un altro condomino, o di un professionista incaricato, o di un estraneo, ecc perché non sono previsti limiti in tal senso se non il divieto di ricevere deleghe dell'amministratore. 

Perché l’amministratore di condominio possa delegare un sostituto o un suo dipendente per la gestione condominiale è sempre necessaria l’autorizzazione del condominio e, se ciò non accadesse, sarebbe sempre l’amministratore in carica ad essere responsabile del lavoro svolto dal sostituto. 

E’, però, possibile la nomina di un supplente dell’amministratore di condominio. La norma sul contratto di mandato dell’amministratore di condominio permette di nominare un sostituto e avere un vicario, a meno che non sia espressamente vietato nel regolamento condominiale o nella delibera di nomina dell’amministratore. 

L’amministratore di condominio è, infatti, legato al condominio che gestisce da apposito contratto di mandato che definisce il condominio come mandante, l’amministratore come mandatario e l’eventuale sostituto come sub-mandatario e, secondo la legge, l’amministratore è comunque sempre responsabile dell’operato del soggetto che ha nominato come sostituto se non è stato autorizzato alla sostituzione e se la stessa sostituzione non si è resa effettivamente necessaria.

Amministratore di condominio e compiti spettanti

Tanto quanto l’amministratore di condominio può o meno nominare un sostituto, previa autorizzazione del condominio, ma non delegare un sostituto o un suo dipendente senza autorizzazione, ha, allo stesso tempo, obbligo e dovere di svolgere tutti i compiti previsti da contratto a lui spettanti e che nel dettaglio sono:

  • eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  • aprire e usare il conto corrente intestato al condominio;
  • riscuotere le quote condominiali previste per tutti i condomini;
  • far rispettare il regolamento condominiale e vigilare sull’uso dei beni comuni;
  • conservare tutta i documenti elaborati nel corso della propria gestione;
  • redigere il rendiconto condominiale annuale; 
  • convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale entro 180 giorni;
  • curare la tenuta dei registri di contabilità, anagrafe condominiale, verbali delle assemblee;
  • fornire al condomino, in caso di richiesta, l’attestazione dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  • effettuare tutti gli interventi necessari per mantenere l’integrità delle cose comuni, come riparare un tetto o l’ascensore;
  • dare esecuzione a un provvedimento del giudice;
  • dare esecuzione a un provvedimento dell’autorità amministrativa.