Un compromesso per l’acquisto di una casa può essere annullato da un acquirente non per qualsiasi motivo ma solo in determinati e specifici casi e non senza conseguenza. Se, infatti, l’acquirente vuole annullare il compromesso per l’acquisto di un immobile, il venditore può chiedere al tribunale la risoluzione del contratto ed un eventuale risarcimento dei danni subiti, può solo trattenere la caparra già versata dall’acquirente, o chiedere al giudice anche il trasferimento coattivo della proprietà della casa oggetto di contratto preliminare.
Il primo passo per l’acquisto di una nuova casa è quello di avviare, dopo la scelta della casa e la richiesta di mutuo alla banca, relativa pratica di compravendita presso un notaio, procedimento che parte dalla stipula del cosiddetto compromesso, o preliminare di vendita, accordo che venditore e acquirente prendono per vincolarsi alla chiusura definitiva del contratto di vendita.
Il compromesso, che per essere valido deve essere redatto in forma scritta e registrato all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni la sua redazione, rappresenta una tutela per l’acquirente perché vincola il proprietario alla chiusura della trattativa per la vendita di casa solo con lui, cancellando poi, dopo accurate verifiche, ombre ed eventuali dubbi su pignoramenti o altri provvedimenti pendenti sulla casa, in modo da non avere spiacevoli soprese all’indomani dell’acquisto, ma anche per il proprietario, perché vincola l’acquirente all’acquisto della casa per una determinata somma pattuita ed entro un determinato periodo di deciso.
Ciò che ci si chiede è l’acquirente di un immobile può annullare il compromesso per l’acquisto di casa e come?
Il compromesso, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, è il contratto che obbliga veditore e acquirente a concludere il contratto di compravendita definitivo (il rogito) fissando già gli elementi principale della stessa compravendita. Può capitare, però, che nonostante l’impegno a concludere la vendita, l’acquirente dell’immobile decida di annullare il compromesso.
Di norma il compromesso vincola chi vede e chi deve acquistare e non si dovrebbe annullare, ma ci sono casi in cui l’acquirente può annullare il compromesso. Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, è possibile annullare un compromesso per l’acquisto di un immobile non per qualsiasi motivo, ma solo quando il contratto è stato chiuso in presenza di vizi come:
Solo in questi casi si può chiedere l'annullamento del compromesso per l’acquisto di un immobile.
Per annullare un compromesso per l’acquisto di un immobile, l’acquirente deve comunicare al venditore la sua intenzione di annullare il compromesso. A quel punto se si raggiuge un accordo sull’annullamento, basta firmare un accordo di risoluzione consensuale del compromesso riportando per iscritto l’accordo con cui si annulla il compromesso e relative regole connesse, per esempio inerenti l’avvenuto versamento della caparra, che può essere trattenuta dal venditore come restituita. Tutto dipende dai termini dell’accordo.
Se, invece, l’acquirente vuole annullare il compromesso ma non c’è accordo con il venditore, quest’ultimo può rivolgersi al tribunale di competenza per arrivare avere una sentenza di condanna della parte inadempiente per risarcimento del danno o può solo trattenere la caparra già versata dall’acquirente.
La caparra che si versa in sede di compromesso rappresenta, infatti, una tutela per i proprietari che in caso di annullamento del compromesso possono direttamente trattenerla ed evitare di rivolgersi ad un Giudice in caso di annullamento del compromesso.
Se, dunque, l’acquirente vuole annullare il compromesso per l’acquisto di un immobile, il venditore può chiedere al tribunale la risoluzione del contratto ed un eventuale risarcimento dei danni subiti, può solo trattenere la caparra già versata dall’acquirente, o chiedere al giudice anche il trasferimento coattivo della proprietà della casa oggetto di contratto preliminare.