L’apertura di una società senza intervento del notaio rappresenta un tema di estremo interesse per nuovi imprenditori e professionisti che desiderano avviare un’attività riducendo tempi e costi tipicamente associati alle procedure notarili. Il quadro normativo italiano ed europeo, ha introdotto importanti innovazioni in materia, andando a ridefinire in modo sostanziale le modalità di costituzione di alcune tipologie di società, in particolare per Srl semplificate e specifiche start up innovative.
Nel 2025 l’apertura di una società senza notaio in senso tradizionale è consentita esclusivamente in alcuni casi ben specifici e regolamentati, a seguito dell’adeguamento del quadro italiano alle numerose direttive dell’Unione Europea in materia di digitalizzazione e semplificazione delle procedure societarie.
Dalla pubblicazione della direttiva UE 2019/1151 e più recentemente della direttiva (UE) 2025/25, i singoli Stati membri sono tenuti a offrire modalità telematiche per la costituzione di società a responsabilità limitata (SRL) e società a responsabilità limitata semplificata (SRLS). In Italia, il recepimento è stato sancito dal decreto ministeriale 155/2025, che disciplina la procedura telematica di costituzione delle SRL e SRLS tramite piattaforme digitali, pur mantenendo la figura del notaio in modalità digitale e prevedendo significative riduzioni di tempi e costi.
La direttiva ha ampliato il ventaglio delle procedure disponibili:
Questa evoluzione normativa mira a promuovere la libertà di stabilimento, l’agilità imprenditoriale e la competitività delle PMI nell’UE, creando una cornice di regole standardizzate e trasparenti che consentono di operare in modo più rapido e flessibile, mantenendo i necessari standard di affidabilità e sicurezza giuridica.
Non tutte le società possono essere create senza notaio. La normativa individua le seguenti categorie per cui è consentita la costituzione telematica senza presenza fisica notarile:
La SRL semplificata rappresenta una forma di società di capitali caratterizzata da un capitale sociale minimo pari a 1 euro e massimo di 9.999 euro, riservata solo a persone fisiche in qualità di soci. La costituzione richiede l’utilizzo di uno statuto standard ministeriale e la sottoscrizione dell’atto costitutivo tramite piattaforma digitale, con firma elettronica dei soci e validazione notarile in modalità remota.
I vantaggi principali sono:
Start up innovative: secondo le prime interpretazioni delle direttive europee, era consentita la costituzione completamente online e gratuita delle start up innovative senza notaio. Tuttavia, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 2021 e dei successivi Decreti Legislativi, il legislatore italiano ha vincolato questa procedura all’intervento, sebbene digitale, del notaio quale pubblico ufficiale preposto al controllo di legalità, tramite l’utilizzo di un portale telematico del Consiglio Nazionale del Notariato.
Pertanto, dal 2025 ogni costituzione di startup innovative resta vincolata alla forma dell’atto pubblico digitale innanzi al notaio, ma interamente online. Questo consente una maggiore rapidità e riduzione delle spese, mantenendo i requisiti di legalità e sicurezza per i soggetti coinvolti.
L’innovazione più rilevante in Italia consiste nella possibilità di avviare una Srl o una SRLS tramite una procedura digitale, riducendo sia i tempi sia i costi di accesso per gli imprenditori. La disciplina attuale prevede che:
È prevista la possibilità di procedere anche in caso di singolo socio. Il procedimento richiama pienamente la direttiva UE 2019/1151 e la più recente direttiva (UE) 2025/25, che armonizzano e rendono obbligatori per tutti i paesi membri strumenti digitali e tracciabili. In caso di incompletezza o errori nella documentazione trasmessa, il notaio può sospendere la procedura e richiedere la presenza fisica dei contraenti.
La procedura telematica, pur garantendo sensibili riduzioni di tempi e costi, non elimina tutti gli oneri fiscali e gestionali:
Si sottolinea che le agevolazioni e la procedura online
si applicano unicamente alla costituzione e non all’ordinaria gestione amministrativa e fiscale dell’ente, che rimane pienamente soggetta alle normative vigenti sulle società di capitali (IRES, IRAP, bilanci periodici, obblighi di trasparenza).