I tempi di pagamento degli arretrati dei contratti collettivi sono indefiniti per la semplice ragione che non esiste una disposizione che obbliga le parti sociali a trovare una intesa dopo la scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro. In pratica si tratta di quella indennità nella busta paga che viene erogata nel periodo tra la data di scadenza del contratto e il suo rinnovo ovvero nel periodo in cui il Ccnl nazionale è scaduto ma non è ancora stato rinnovato.
Se c'è una questione costantemente al centro delle discussioni tra le parti è il rinnovo dei contratti collettivi. Il concetto chiave è quello di vacanza contrattuale. La durata del dipende dai tempi di rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) e di conseguenza è variabile.
In pratica si tratta di quella indennità in busta paga che viene erogata nel periodo che intercorre tra la data di scadenza del contratto e il suo rinnovo ovvero nel periodo in cui il Ccnl nazionale è scaduto ma non è ancora stato rinnovato.
Questo elemento provvisorio deriva dagli accordi stipulati in passato tra governo, sindacati dei lavoratori, e associazioni imprenditoriali sulla politica dei redditi e sull'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo. Gli aspetti a cui prestare attenzione sono numerosi perché di mezzo non ci sono solo gli arretrati dei contratti collettivi ed entro quando vanno pagati.
Ma anche tutti quelli direttamente correlati come il riconoscimento dei contributi previdenziali e della cifra corrispondente del Trattamento di fine rapporto. Fino ad arrivare al versamento delle tasse (da parte del datore di lavoro) e al versamento degli importi aggiuntivi per la tredicesima ed eventualmente per la quattordicesima.
Che la questione dell'importo addizionale che ha la funzione di preservare la retribuzione dagli effetti dell'inflazione sia centrale per il lavoro e per l'economia è dimostrato anche dalle continue rilevazioni dell'Istat, rese pubbliche con i vari rapporti periodici. Esaminiamo quindi con maggiore attenzione
I tempi di pagamento degli arretrati dei contratti collettivi sono indefiniti per la semplice ragione che non esiste una disposizione che obbliga le parti sociali a trovare una intesa dopo la scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Questa è la ragione per cui trascorrono spesso molti anni prima del rinnovo e trova applicazione quello precedente.
Tuttavia, nel caso in cui i tempi dovessero allungarsi a dismisura proprio per via delle difficoltà tra organizzazioni sindacali e mondo delle imprese a trovare un accordo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può applicare i lodi governativi.
In buona sostanza avoca a sé il potere e detta le condizioni del nuovo Ccnl di categoria, le impone per decreto e vincola le parti sociali all'accettazione.
Le norme in materia parlano chiaro e prevedono che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, deve essere corrisposto a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove succeda, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, l'importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Resta quindi da capire se, oltre al riconoscimento della retribuzione per tutto il periodo della vacanza contrattuale, sono previsti il riconoscimento dei contributi previdenziali, del Trattamento di fine rapporto e degli importi aggiuntivi per la tredicesima ed eventualmente per la quattordicesima.
Non c'è una norma definitiva, ma l'orientamento va proprio in questa direzione.