I costi per rifare l’ascensore già esistente in un condominio vengono divisi tra tutti i condomini secondo criteri precisi a meno che uno o più condomini non interessati all’uso dell’ascensore non chiedano di essere esonerati dal pagamento delle spese dovute.
Chi deve pagare per rifare l’ascensore in condominio? Quando si decide di rifare un ascensore in condominio è bene conoscere quanto previsto dalle norme in vigore per i dovuti pagamenti, cioè chi deve pagare, quanto e perché. Vediamo, dunque, come si dividono i costi tra i condomini nel caso di rifacimento dell’ascensore in condomino.
La decisione di rifare l’ascensore già esistente in un edificio condominiale spetta all’assemblea di condominio, per cui si tratta di un intervento che viene approvato solo a maggioranza. Una volta approvato il lavoro, i costi per rifare l’ascensore in un condominio spettano agli stessi condomini e in misure differenti tra un condominio e l’altro.
Dunque, i costi vengono ripartiti tra tutti i condomini secondo criteri precisi a meno che uno o più condomini non interessati all’uso dell’ascensore non chiedano di essere esonerati dal pagamento delle spese dovute.
Per sapere quanto pagare per il rifacimento dell’ascensore in condominio è bene sapere come dividere i costi tra i condomini. Se, infatti, le spese per l’installazione di un nuovo ascensore in un palazzo dove l’ascensore non c’era devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore dell’immobile di ciascuno, quindi in base ai millesimi di proprietà, dividendo i costi esattamente come avviene per le spese di condominio, diverso è il meccanismo di divisione dei costi per rifare un ascensore già esistente in un condominio.
Per un ascensore da rifare in condominio, infatti, i costi tra i condomini si dividono diversamente, rientrando tale lavoro tra quelli delle spese di manutenzione straordinaria. Rifare, infatti, l'ascensore in condominio e non installarlo ex novo rientra tra le spese di manutenzione straordinaria che, come previsto dall’articolo 1124 del Codice civile, devono essere divise tra i condomini per metà in base al valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Ciò significa che essendo un lavoro di manutenzione straordinaria tra proprietario e inquilino la spesa per rifare l’ascensore spetta al proprietario di casa e non all’inquilino e che i condomini che non intendono usare l’ascensore, perché magari abitano al primo piano o a piano terra, possono chiedere di essere esonerati dalle spese di rifacimento dell’ascensore.