No: se dopo un divorzio l’ex moglie intraprende una nuova relazione costante e avvia una nuova convivenza, creando pertanto un nuovo nucleo familiare, per richiesta dell’ex marito, decade il diritto a percepire l’assegno di mantenimento che non ritorno più nemmeno se e quando l’ex moglie lascia il nuovo compagno.
L’assegno di mantenimento, che deve essere versato nel caso in cui due coniugi si separano per provvedere al mantenimento degli ex coniugi nei casi in cui questi ultimi non siano indipendenti dal punto di vista economico e abbiano difficoltà a lavorare, non spetta di diritto in alcuni casi, tra cui rientrano:
Ma cosa accade se l’ex moglie lascia il nuovo compagno? L’ex marito è nuovamente tenuto a pagare l’assegno di mantenimento decaduto per nuova concivenza dell'ex moglie? Cerchiamo di chiarire cosa prevede la legge in merito.
Sono in tanti gli ex mariti che si chiedono se nel caso in cui la ex moglie dovesse lasciare il nuovo compagno e smettere la convivenza con lui devono nuovamente versare l’assegno di mantenimento e si tratta di una questione tanto interessante quanto spinosa.
Se la convivenza con l’ex marito cessa e la moglie dopo un po’ di tempo, e non dopo un tradimento, crea un nuovo nucleo familiare andando a convivere con un altro uomo, decade l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito ma per far decadere questo obbligo bisogna comunque rivolgersi al giudice perché non si tratta di un atto automatico.
Se la nuova relazione dell’ex moglie finisce e quest’ultima lascia il nuovo compagno, nel momento in cui ha perso il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, non può più tornare ad averlo. Il diritto all’assegno di mantenimento non torna più in essere se l’ex moglie lascia il nuovo compagno.
In conclusione, l’ex moglie che dopo il divorzio si riscostruisce un nucleo familiare, anche se dopo pochi giorni lascia il nuovo compagno, perde per sempre il diritto ad avere il mantenimento dall’ex marito perché, stando a quanto stabilito dalla legge, la fine di un nuovo rapporto non può gravare sull’altro coniuge.
Sul versamento dell’assegno di mantenimento da versare all’ex coniuge può essere deciso dal giudice o anche dalle stesse parti, cioè i due ex coniugi possono mettersi d’accordo sull’importo dell’assegno di mantenimento da pagare sia alla parte più debole, sia ai figli, maggiorenni o minorenni.
L’importo dell’assegno di mantenimento ai figli o all'ex coniuge viene calcolato dal giudice che per stabilire la somma da versare deve valutare diversi elementi, dai redditi che derivano dall’attività lavorativa dei coniugi, alle proprietà immobiliari, alla disponibilità della casa coniugale, ad eventuali investimenti o altre fonti di ricchezze, alla possibilità del coniuge richiedente di lavorare.
Nel calcolo dell’assegno di mantenimento non vengono considerate le dichiarazioni dei redditi prodotte dai coniugi e non si considera più nemmeno il parametro del tenore di vita che la coppia aveva da sposata.
Generalmente, l’importo dell’assegno di mantenimento viene definito in misura proporzionale al proprio reddito e quindi dipende da possedimenti e altre possibilità di ogni singola persona e non è detto che nel corso del tempo l’importo da versare sia sempre lo stesso, perché possono presentarsi situazioni tali da necessitare una revisione della cifra da versare all’ex coniuge, come perdita del lavoro o mutate condizioni economiche dei coniugi.