Si parla di assegno non trasferibile quando lo stesso può essere incassato solo dall'intestatario indicato e non può essere girato ad altri. Fino al 2011 se un assegno bancario era non trasferibile, chi lo emetteva doveva riportare questa dicitura sul retro ma con l'entrata in vigore delle successive leggi che hanno modificato le norme per evitare il riciclaggio di denaro sporco è stata abbassata la soglia prevista per l'assegno non trasferibile, fissata obbligatoriamente ad una somma pari o superiori a 1.000 euro e non più a 2.500 euro. E tutti gli assegni bancari sono già prestampati con la clausola ‘non trasferibile’.
Si definisce assegno bancario non trasferibile un assegno che deve essere incassato unicamente ed esclusivamente dalla persone cui lo stesso è stato intestato. Nessun’altro ha, dunque, la possibilità di incassare quanto riportato sull’assegno stesso. In base al D.L. n. 112 del 25/06/2008, gli assegni emessi devono riportare la dicitura ‘Non trasferibile’, insieme al nome o alla ragione sociale del beneficiario e lo stesso blocchetto degli assegni viene rilasciato dalle banche già fornito della clausola di ‘non trasferibilità’. E’ possibile, però, emettere assegni privi della clausola di non trasferibilità se emessi a favore di se stessi riportano fedelmente espressioni come ‘a me medesimo’ o a ‘me stesso’.
In base alla nuova normativa anticiriciclaggio, dunque, tutti gli assegni bancari sono già prestampati con la clausola 'non trasferibile' e i blocchetti di assegni che non riportano tale dicitura possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 1.000 euro e devono essere appositamente richiesti in banca versando 1,50 euro per ciascun assegno circolare come imposta di bollo.
Nel caso di omissione della clausola di non trasferibilità o dell’indicazione del beneficiario, ma solo in riferimento ad importi pari o superiori a 12.500 euro, possono essere applicate sanzioni amministrative dall’1% al 40% dell’importo dell’assegno stesso.
La compilazione di un assegno bancario non trasferibile segue le stesse regole di compilazione di un assegno bancario, dove bisogna riportare:
Per quanto riguarda poi scadenze di incasso, non esiste una vera e propria scadenza per l’assegno non trasferibile, per cui è possibile incassare l’assegno quando si vuole. Solo nei casi in cui ci si debba rifare sul titolare se non ci sono fondi necessari per la sua copertura, il tempo di incasso per l'assegno 'non trasferibile' è di otto giorni se l’immissione avviene sulla stessa piazza della banca debitrice e di quindici giorni invece se l'immissione avviene su una piazza diversa.