Le assenze per cure mediche non rientrano nel comporto. In pratica non contribuiscono a erodere quel pacchetto di giorni in cui vige il divieto di licenziamento.
L'assenza dal lavoro è spesso originata da cause di forza maggiore, come l'insorgenza di una malattia. Alcune di queste hanno bisogno di lunghe e costanti cure per la loro estirpazione che possono costringere il dipendente ad assentarsi periodicamente per più giorni.
La legislazione in materia tutela le esigenze del lavoratore con l'istituzione del periodo di comporto. Si tratta appunto di quel periodo di tempo in cui può assentarsi senza che perda il posto o subisca riduzione dello stipendio. Naturalmente per poterne fruire è indispensabile che i motivi di salute di cui soffre siano gravi e certificati. Ci domandiamo allora se anche le cure mediche e non solo la malattia stessa, rientra nel computo del periodo di comporto sulla base delle norme in vigore e dei vari Contratti collettivi nazionali di lavoro 2022:
La questione sul computo del periodo di comporto non è così scontata sia perché il lavoratore che supera il limite rischia il licenziamento. E sia perché la materia è sufficiente intricata da finire più volte davanti a un giudice.
Disposizioni normative aggiornate alla mano, il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia nei limiti del periodo di comporto, stabilito dalla legge, dai Contratti collettivo nazionali di lavoro o dalla consuetudine.
Nel corso di questo periodo, il datore può licenziare il dipendente solo se ricorrono una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo dovuto a impossibilità della prestazione o a cessazione totale dell'attività d'impresa.
Abbiamo accennato alla complessità della materia che è spesso oggetto di controversie tra dipendenti e datore di lavoro. Una importante sentenza della Corte d'appello di Genova ha collocato un importante punto fermo sulla questione. Ha infatti stabilito che le assenze per cure mediche non rientrano nel comporto.
In pratica non contribuiscono a erodere quel pacchetto di giorni che varia anche in base all'anzianità lavorativa. Secondo i giudici, non è ragionevole la disparità di trattamento introdotta dalla contrattazione collettiva di riferimento che ha considerato solo la sclerosi multipla quale malattia le cui assenze non possono computarsi nel periodo di comporto e non anche le altre patologie altrettanto gravemente invalidanti, quali ad esempio proprio il diabete, soprattutto quando si tratta di una forma avanzata in via di peggioramento.
Entrando ancora di più nel dettaglio, secondo le leggi in vigore non rientrano nel periodo di comporto l'aborto spontaneo o terapeutico, purché intervenuto prima del 180esimo giorno dall'inizio della gestazione. Dopodiché si considera parto con il conseguente diritto al congedo per maternità.
Stessa cosa per le giornate di degenza ospedaliera per il prelievo del sangue midollare e quelle successive al ricovero nei casi di donazione di midollo osseo e le assenze per malattie imputabili al datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza.
Nessun conteggio durante il periodo di convalescenza in caso di tubercolosi per un massimo di 6 mesi dalla data di dimissione e per le assenze per malattie determinate come causa diretta da gravidanza o puerperio. Si ferma il calcolo anche nella circostanza dell'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria.
Sono escluse dal computo del comporto le assenze dal servizio per l'effettuazione di terapie salvavita come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per i soggetti affetti da Aids. Ai lavoratori che si trovano in queste situazioni i datori di lavoro favoriscono l'effettuazione delle terapie e delle visite specialistiche con una specifica articolazione dell'orario di lavoro. Infine, sulla base delle disposizioni vigenti, esclusione pure per le assenze per infortunio e malattie professionali.
Sono escluse dal computo del comporto le assenze dal servizio per l'effettuazione di terapie salvavita come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo.