L’assicurazione condominio, nota come Polizza Globale Fabbricati, rappresenta una polizza pensata per tutelare i danni di edifici condominiali. Ma non si tratta di una polizza obbligatoria perché non esiste legge che la impone e tutto dipende da cosa stabilisce ogni singolo regolamento condominiale.
L’assicurazione condominio, come ogni altro genere di polizza, rappresenta una tutela e una garanzia in caso di danni a parti di condominio, o condomini o terzi e prevede diverse coperture, tra quelle base e quelle aggiuntive. Ma non si tratta di una polizza obbligatoria: sono, infatti, i diversi regolamenti condominiali che stabiliscono se stipulare o meno un’assicurazione condominio.
La stipula di una assicurazione condominio che copra dal rischio di eventuali danni che le parti comuni potrebbero subire o causare agli stessi condòmini o a terzi se non prevista dal regolamento condominiale non è obbligatoria. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento una norma che preveda l’obbligo di assicurazione condominiale 2019.
Sono i condomini, dunque, che possono decidere, come stabilito dalla Cassazione, di deliberare in materia di assicurazione condominiale con un numero di voti che rappresenti, sia in prima sia in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio. E’ bene, inoltre, sottolineare che l’amministratore non ha alcun potere di stipulare un’assicurazione condominiale senza l’autorizzazione dell’assemblea.
L’assicurazione condominio copre tutti i danni che si possono verificare in tutte le parti dell’edificio, comprese quelle private, e i danni che il condominio stesso può arrecare ad altre strutture. L’assicurazione condominiale, dunque, prevede una tutela completa ed è per questo motivo che è particolarmente consigliata. In particolare, l’assicurazione condominiale copre tutti i danni che le parti comuni potrebbero provocare a terzi o agli stessi condomini e tutti i danni causati dalle abitazioni private (come ad esempio perdite di acqua, ecc.).
La maggior parte delle compagnie assicurative prevedono due coperture essenziale, quella base solitamente offerta da tutte le compagnie la Responsabilità civile (R.C.), cioè i danni causati a terzi (R.C.T.), i danni causati ai lavoratori che prestano la loro opera sull’edificio (R.C.O.) e altri danni causati da altri eventi; e coperture aggiuntive a seconda delle esigenze dei proprietari, come danni idrici, infiltrazioni di acqua, rottura dei pannelli solari, termici e fotovoltaici o rottura di tubi, ricerca guasti, o chiamata per assistenza.
Il costo dell’assicurazione condominio dipende da una serie di fattori. La polizza può, infatti, comprendere insieme ai servizi base anche eventuali ulteriori garanzie aggiuntive, cose che aumentano i massimali in base alle caratteristiche dell’edificio. Solitamente, infatti, vengono aggiunte all’assicurazione condominio base la polizza per danni idrici e per la ricerca di guasti, che copre le spese che il condominio deve sostenere per la ricerca dell’origine di un guasto.
Il costo dell’assicurazione dipende poi anche dalla grandezza del condominio, dalla sua data di costruzione, dal numero di appartamenti, dalla zona dove è ubicato l’edificio, dall’anno dell’ultima ristrutturazione, dalla presenza di cantine e/o box.
L’assicurazione condominio deve essere pagata ogni anno e il costo deve essere diviso tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali. L’amministratore di condominio raccoglie le singole quote ed effettua poi il pagamento del premio, rilasciando poi copia della ricevuta ai condomini.
Se l’appartamento è in affitto, l’assicurazione condominio deve essere pagata dal proprietario e non dall’inquilino, in linea generale. Ciò, infatti, non preclude il fatto che nel contratto di affitto le parti possano accordarsi diversamente e prevedere, per esempio, il pagamento dell’assicurazione condominio in parte a carico del proprietario e in parte a carico dell’inquilino o anche totalmente a carico dello stesso inquilino.
L’assicurazione condominiale, come sopra spiegato, copre perdite danni e rotture di tubi nonché infiltrazioni di acqua perché si tratta danni causati dalle abitazioni private che, insieme ai danni che le parti comuni potrebbero provocare a terzi o agli stessi condomini, rientrano nei costi dell’assicurazione