Assicurazione Inail c'è per dipendente in smart working o non vale secondo CCNL e leggi 2022

Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, stabilita mediante accordo tra le parti.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Assicurazione Inail c'è per dipendente i

Dipendente in smart working, c'è l'assicurazione Inail?

Se il principio di fondo è l'equiparazione dei diritti tra lavoratori in smart working e lavoratori in presenza, anche chi opera a distanza ha diritto alla copertura Inail per gli infortuni. Tuttavia occorre evidenziare alcune differenze rispetto a chi si trova in ufficio.

L'avvento e la diffusione dello smart working hanno avuto un enorme impatto nel mondo del lavoro in Italia. Al centro della questione non c'è solamente la riorganizzazione dei rapporti tra datore e dipendente, ma anche quell'infinità di aspetti normativi che li disciplinano.

Pensiamo ad esempio all'assicurazione Inail ovvero alla tutele che l'Istituto garantisce ai lavoratori in caso di infortunio.

Ecco quindi che è inevitabile chiedersi cosa accade per il lavoratore a distanza che svolge le sue mansioni all'interno del proprio domicilio o comunque all'esterno della sede aziendale.

Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Approfondiamo quindi in questo articolo:

  • Dipendente in smart working, c'è l'assicurazione Inail o no
  • Assicurazione Inail in smart working secondo CCNL e leggi 2022

Dipendente in smart working, c'è l'assicurazione Inail o no

Se il principio di fondo è l'equiparazione dei diritti tra lavoratori in smart working e lavoratori in presenza, anche chi opera a distanza ha diritto alla copertura Inail per gli infortuni. Tuttavia occorre evidenziare alcune differenze rispetto a chi si trova in ufficio. C'è il via libera al riconoscimento della copertura per infortunio sul luogo di lavoro e in itinere.

L'Inail può negare la copertura se il lavoratore a distanza si è comportato con negligenza ovvero ha provocato o ha contribuito a causare l'infortunio. In qualche modo occorre valutare sempre caso per caso. Al netto della situazione particolare, l'Inail ha esplicitamente chiarito che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha quindi precisato che, a parità di rischio, deve corrispondere la stessa classificazione ai fini tariffari in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori agili rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere lo stesso, compresa l'adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.

La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

L'accordo tra le parti deve essere stipulato per iscritto e deve contenere i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Ma anche l'indicazione del preavviso in caso di recesso e la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta, all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

Infine, il preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni e la durata, ricordando che l'accordo può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

Assicurazione Inail in smart working secondo CCNL e leggi 2022

Sempre sul fronte assicurazione Inail in smart working, norme alla mano sugli infortuni in itinere, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni previsti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.