Gli ausiliari del traffico sono figure specifiche che operano sul territorio comunale per accertare violazioni relative alla sosta e alla fermata dei veicoli. Sebbene non appartengano formalmente al corpo della polizia municipale, svolgono un importante ruolo di supporto nella gestione della viabilità urbana, contribuendo a contrastare i comportamenti irregolari che rendono difficoltosa la circolazione stradale.
La figura degli ausiliari del traffico è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Legge Bassanini). Successivamente, la disciplina è stata oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali che ne hanno meglio definito competenze e poteri.
Attualmente, il riferimento normativo principale è l'articolo 12-bis del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), introdotto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76/2020. Questa norma ha ridefinito in modo organico il perimetro operativo degli ausiliari, stabilendone con precisione le funzioni e i limiti.
Secondo tale articolo, il Sindaco può conferire, con apposito provvedimento, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a diverse categorie di personale, che rivestono durante lo svolgimento delle proprie mansioni la qualifica di pubblico ufficiale.
La normativa attuale distingue quattro diverse tipologie di ausiliari del traffico, ciascuna con specifiche competenze e ambiti di intervento:
Gli ausiliari del traffico svolgono funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sul territorio comunale. Le loro competenze principali riguardano:
L'articolo 12-bis del Codice della Strada conferisce agli ausiliari il potere di contestazione delle infrazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158 del Codice stesso, nonché la competenza a disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento.
Per acquisire tali poteri, è necessario un iter formativo specifico che comprende un corso di formazione presso la polizia municipale riguardante: l'uso dei moduli prestampati, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni sulla sosta, il procedimento sanzionatorio e le norme che disciplinano la sosta.
I verbali redatti dagli ausiliari del traffico hanno pieno valore legale e sono considerati atti pubblici con efficacia probatoria ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile, come stabilito dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (articolo 68).
Il verbale deve essere stilato correttamente sia dal punto di vista formale che di contenuto e deve necessariamente includere:
Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e un'altra depositata al comando da cui dipende l'ausiliario.
Sebbene gli ausiliari svolgano un ruolo importante nel controllo della viabilità urbana, le loro competenze sono soggette a precisi limiti stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte per chiarire i confini operativi di queste figure. In particolare, con la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009, le Sezioni Unite hanno precisato che le competenze degli ausiliari dipendenti delle società concessionarie di parcheggi sono limitate alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, contrassegnate con le strisce blu, e alle aree immediatamente limitrofe solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per garantire la fruizione del parcheggio.
Con la sentenza n. 2973 del 15 gennaio 2016, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che mentre i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico possono elevare multe limitatamente alle corsie riservate ai mezzi pubblici, gli ausiliari della sosta devono limitare il proprio raggio d'azione alle aree di sosta in concessione e agli spazi delimitati dalle strisce blu.
È importante sottolineare che gli ausiliari del traffico non possono accertare violazioni differenti da quelle relative alla sosta, tranne nel caso del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, che può rilevare anche infrazioni riguardanti la circolazione sulle corsie riservate.
Una questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza riguarda la qualifica giuridica degli ausiliari del traffico. L'articolo 12-bis del Codice della Strada ha oggi definitivamente chiarito che, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, gli ausiliari rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.
Questo riconoscimento, già affermato dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce, comporta sia maggiori responsabilità che una specifica tutela. L'ausiliario, in quanto pubblico ufficiale, è infatti soggetto alle disposizioni del Codice Penale relative ai reati propri dei pubblici ufficiali, come peculato, concussione, corruzione e abuso d'ufficio.
Al contempo, gode di particolare protezione contro atti di violenza o minaccia nei suoi confronti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13928 del 23 aprile 2017, ha ribadito che la condotta di chi offenda l'onore e il prestigio dell'ausiliario del traffico mentre compie un atto rientrante nella sua competenza può essere ricondotta alla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.).
Per svolgere le funzioni di ausiliario del traffico, è necessario essere nominati con apposito provvedimento del Sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22867 del 28 ottobre 2014, ha chiarito che, nel caso in cui nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione dell'opponente, non offra la prova della legittimità della nomina degli ausiliari del traffico, la domanda di annullamento multa auto in autotutela deve essere accolta.
I requisiti generalmente richiesti per diventare ausiliario del traffico includono: