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Cosa si puņ fare con un'auto fermo amministrativo? Vendere, prestare o demolire secondo normative in vigore

L'auto in fermo amministrativo č regolata da specifiche normative che ne disciplinano i possibili utilizzi

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Cosa si puņ fare con un'auto fermo a

La questione dell'auto sottoposta a fermo amministrativo coinvolge numerosi automobilisti italiani, in particolare coloro che stanno affrontando debiti fiscali o tributari non saldati. La normativa aggiornata attuale disciplina con precisione le possibilità operative, i limiti e le responsabilità civili connesse alla vendita, prestito o demolizione di veicoli gravati da questo vincolo.

Che cos'è il fermo amministrativo auto e su quali basi viene applicato

Il fermo amministrativo è un provvedimento cautelare emanato dagli enti di riscossione (come Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comuni, Regioni o INPS), previsto principalmente dall’articolo 86 del DPR 602/1973 e regolamentato dal DM MEF n. 503/1998. Esso consiste nell’iscrizione di un vincolo sul veicolo intestato al debitore nei pubblici registri (PRA). Le ragioni possono essere molteplici: mancato pagamento di tributi (IVA, IRPEF, IMU), bolli auto o sanzioni al Codice della Strada, così come contributi previdenziali omessi. Il provvedimento vieta categoricamente la circolazione dell’auto su strade pubbliche, sancendo gravi sanzioni amministrative e la confisca in caso di utilizzo illecito.

Vendere un’auto con fermo amministrativo: è consentito?

Anche in presenza di fermo amministrativo su vetture, la normativa vigente non pone alcun divieto formale alla vendita del mezzo. Tuttavia, la vendita auto con fermo comporta importanti vincoli:

  • Il debitore non si libera del debito semplicemente cedendo il veicolo.
  • Il nuovo proprietario non potrà comunque utilizzare il veicolo fino a cancellazione del fermo presso il PRA.
  • È obbligatorio informare per iscritto l’acquirente della presenza del fermo; la mancata trasparenza espone il venditore a rescissione contrattuale e restituzione delle somme versate, oppure a possibili azioni risarcitorie.

Il trasferimento di proprietà richiede, secondo la legge attuale, la preventiva cancellazione dell’iscrizione tramite saldo integrale del debito e presentazione dell’apposita documentazione (certificato di proprietà, modello NP-3, provvedimento di revoca, ecc.). In alternativa, alcune categorie di acquirenti specializzati valutano l’acquisto di auto con fermo, generalmente a valore ridotto.

Implicazioni legali e fiscali sulla vendita

L’atto di vendita non comporta il trasferimento del debito all’acquirente, ma il veicolo rimane soggetto alle limitazioni dell’annotazione gravante presso il PRA. Dal punto di vista fiscale, anche durante il fermo, permane l’obbligo di versamento del bollo auto – fatto sottolineato dalla Corte Costituzionale: il mancato utilizzo del veicolo non esonera dal pagamento del tributo regionale.

Tutela degli acquirenti e valore commerciale delle auto con fermo amministrativo

Il valore commerciale di un’auto gravata da fermo amministrativo risulta sensibilmente ridotto. Gli acquirenti interessati sono spesso professionisti o commercianti del settore, consapevoli del percorso necessario per la regolarizzazione burocratica. È pertanto indispensabile che i privati, in fase di trattativa, ricevano informazioni dettagliate e trasparenti circa la situazione amministrativa del veicolo.

In caso di mancata comunicazione del vincolo, la giurisprudenza offre all’acquirente la possibilità di:

  • Richiedere la risoluzione contrattuale e il rimborso delle somme versate.
  • Domandare la riduzione del prezzo in proporzione al danno patrimoniale subito.
  • Ricorrere per truffa se dimostrata l’intenzione fraudolenta del venditore.

Nota: Secondo l’art. 2470 del Codice Civile e sentenze consolidate, il mancato consenso informato può configurare violazioni civilistiche e penali.

Demolizione e rottamazione: il quadro normativo aggiornato

Uno dei punti più delicati riguarda la demolizione auto fermo amministrativo: secondo la disciplina attualmente vigente, i veicoli sottoposti a fermo non possono essere radiati o demoliti – a meno che non intervengano eccezioni dettate dalla normativa speciale e dalle sue recenti evoluzioni.

  • La demolizione è consentita esclusivamente dopo il saldo del debito e relativa cancellazione dal PRA.
  • Fanno eccezione i veicoli dichiarati "fuori uso" per eventi traumatici (incendio, incidente grave, calamità), come stabilito dall’articolo 5 (comma 8-bis e 8-ter) del d.lgs. n. 209/2003, modificato nel 2025. In questi casi, l’inutilizzabilità deve essere attestata dall’ente pubblico competente (Polizia Locale, Comuni, enti proprietari della strada).
  • In presenza di tale attestazione, la rimozione e l’avvio della demolizione avvengono anche senza risoluzione dei debiti, ma non sono concessi incentivi pubblici o contributi per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Si precisa inoltre che la normativa, ha intensificato il controllo e le sanzioni amministrative su violazioni connesse alla gestione dei veicoli fuori uso, con sanzioni che possono superare i 10.000 euro in caso di irregolarità nella raccolta e demolizione.

Procedura e costi per la demolizione

Per demolire l’auto, occorre presentare il certificato d’inutilizzabilità e la documentazione prevista presso il PRA o i registri della Motorizzazione. I costi amministrativi (imposta di bollo, emolumenti ACI) sono equivalenti a quelli di una radiazione normale, ma eventuali costi di trasporto variano localmente.

Prestito, esportazione e altre operazioni: cosa prevede la legge

L’auto con fermo amministrativo non può essere legittimamente prestata, né può essere esportata all’estero. La disciplina è stringente: la cessione temporanea o il trasferimento oltre confine sono bloccati dal vincolo registrato. In caso di violazione, sono previste sanzioni rilevanti e la confisca immediata del veicolo.

L’unica eccezione è rappresentata da un “fermo amministrativo sospeso”, in cui il vincolo non sia ancora efficace: in tal caso, la circolazione e la vendita possono avvenire, ma l’acquirente deve essere a conoscenza della situazione debitoria in essere.

Contestazione e cancellazione del fermo amministrativo

La contestazione del provvedimento di fermo è possibile nelle sedi opportune, sulla base della natura del debito:

  • Giudice di pace per sanzioni da infrazioni al Codice della strada.
  • Commissione tributaria per imposte relative a tributi nazionali o locali.
  • Sezione lavoro del Tribunale ordinario per contributi previdenziali.

Nel caso di esito favorevole, il debitore deve richiedere la cancellazione del fermo presso il PRA, allegando il provvedimento giudiziale e la documentazione di regolarizzazione.

Domande frequenti (FAQ) su fermo amministrativo, vendita e demolizione

  • Si può vendere un’auto con fermo amministrativo? – Sì, ma il fermo resta e l’auto non è utilizzabile finché non si estingue il debito e viene cancellato il vincolo dal PRA.
  • Chi paga il bollo auto durante il fermo? – Il pagamento del bollo resta in capo al proprietario anche durante il periodo di fermo.
  • La demolizione è sempre vietata se c’è fermo? – È consentita solo in casi di inutilizzabilità certificata dopo eventi traumatici o con le nuove procedure per veicoli fuori uso validate dagli enti pubblici (dal 2025).
  • L’acquirente eredita i debiti del venditore? – Non eredita il debito, ma il mezzo rimane inutilizzabile e soggetto al vincolo.
  • Ci sono nuovi incentivi per la demolizione di auto con fermo? – No: la normativa esclude qualsiasi incentivo pubblico o contributo per chi abbia mezzi soggetti a fermo e avvii la rottamazione.