Presentare un’autocertificazione con errori non costituisce sempre reato se si tratta di errori in buona fede. In tal caso, infatti, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, se emergono errori o incongruenze dai controlli rispetto a dati e informazioni riportate nell’autocertificazione, che, però, non incidono su veridicità o genuinità della dichiarazione, non si parla di reato, secondo la legge.
Presentare un’autocertificazione con errori in buona fede è sempre un reato? Le autocertificazioni, che rappresentano le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sono documenti scritti e firmati da singoli soggetti che sostituiscono legalmente le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
Con le autocertificazioni si possono, appunto, autocertificare dati anagrafici e di stato civile, titoli di studio e qualifiche personali, situazione economico-patrimoniale, posizione giuridica, e altro e si ricorre alle autocertificazioni per snellire i procedimenti amministrativi.
Precisiamo che se si presenta un’autocertificazione al posto di certificazione in originale rilasciata da una P.A. può essere richiesto al soggetto che la presenta di fornire contestualmente copia del documento di identità in corso di validità. Vediamo se è sempre reato presentare autocertificazioni errate pur se non errori in buona fede.
Secondo quanto riportato dal Codice Penale, chi presenta autocertificazione con errori o falsa ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, relativamente a dati efatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, commette reato e rischia la reclusione da tre mesi e fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a due anni se la falsa autocertificazione è sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali e viene resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini.
Le amministrazioni alle quali vengono presentate le autocertificazioni sono, infatti, tenute ad effettuare controlli, anche a campione, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e anche successivamente all’erogazione dei benefici ottenuti in virtù delle autocertificazioni rese.
Presentare un’autocertificazione con errori non costituisce sempre reato se si tratta di errori in buona fede. In tal caso, infatti, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, se emergono errori o incongruenze dai controlli rispetto a dati e informazioni riportate nell’autocertificazione non si parla di reato, secondo la legge. Non è reato, dunque, presentare un'autocertificazione con errori purchè siano errori in buona fede e non incidano su veridicità o genuinità della dichiarazione.
Nel caso di errori in buona fede riportati in un’autocertificazione, è la pubblica amministrazione stessa a ci è stata resa l’autocertificazione a comunicare al dichiarante eventuali errori, di modo che si possa provvedere alla regolarizzazione e alla correzione degli stessi, senza alcuna multa né sanzione.
Presentare autocertificazione con errori pur se in buona fede cosa implica: cosa prevedono leggi in vigore, sanzioni e chiarimenti