Secondo il giudice di pace di Cassino, l'annullamento della sanzione è consentito se il verbale è stato redatto in ufficio ovvero in un momento seguente a quello dell'infrazione.
Le regole sono chiare: se un autovelox automatico rileva una velocità superiore a quanto permesso, l'automobilista va incontro a una multa. Può tuttavia proporre ricorso per l'annullamento se ritiene di avere ragione. E tra le contestazioni che può muovere c'è l'assenza della foto che prova l'infrazione al Codice della strada proprio da parte di quel veicolo.
In fin dei conti l'esame della foto che inchioda l'automobilista alle proprie responsabilità ovvero testimonia l'infrazione rilevata tramite apparecchiature elettroniche di tipo automatico è un diritto che non si può negare. Anche per un altro motivo: la verifica di eventuali errori da parte dell'ente accertatore nella lettura della targa del veicolo che ha superato i limiti di velocità. Approfondiamo quindi:
Quando la multa con autovelox automatico può essere annullata
Autovelox automatici: decisivo il ricorso al giudice di pace
Secondo il giudice di pace di Cassino, l'annullamento della sanzione è consentito se il verbale è stato redatto in ufficio ovvero in un momento seguente a quello dell'infrazione. Nel caso finito sotto la sua lente di ingrandimento, la sanzione era stata comminata per eccesso di velocità in seguito all'esame delle prove fotografiche scattate dall'autovelox e visionate in ufficio da agenti che hanno accertato la contravvenzione.
Il punto è stato proprio questo: al momento dell'infrazione l'agente che ha poi redatto il verbale non era presente a bordo strada. E né un altro operatore della polizia stradale. Ecco allora che per il giudice di pace di Cassino, proprio per questo motivo "il verbale proposto non ha fede privilegiata.
Rispetto alla presunta infrazione contestata, trattandosi di accertamento eseguito mediante un'attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale e della relativa documentazione fotografica, fornisce al Giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento".
Insomma, la mancanza della disponibilità della foto catturata dall'autovelox è motivo sufficiente per fare scattare l'annullamento.
Allo stesso tempo, rileva il togato, non era stato infatti depositato "alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa dell'automezzo, risalire al modello e ad altri elementi utili alla sua identificazione (come il colore o altri segni distintivi del veicolo) atti a essere considerati prove sufficienti della responsabilità della parte ricorrente".
Il giudice di pace può dichiarare inammissibile il ricorso, convalidare la multa con ordinanza, annullare in tutto o in parte la sanzione comminata all'automobilista indisciplinato.
Se il giudice di pace dà torto, il ricorrente può rivolgersi al giudice unico del Tribunale civile competente per territorio. Trattandosi di una opposizione davanti a un giudice togato, è necessaria l'assistenza di un legale. In ultima analisi è ammesso il ricorso per Cassazione.
Il ricorso al giudice di pace deve essere inviato tramite raccomandata andata e ritorno o, in alternativa, di persona alla cancelleria degli uffici del togato di competenza. Per la presentazione del ricorso ci si può anche affidare al proprio legale. Il termine da rispettare per presentare opposizione è di 30 giorni dalla notifica della contravvenzione, o dal rigetto del prefetto.
Da parte sua, l'automobilista può chiedere l'archiviazione del verbale, la modifica della sanzione applicata per l'infrazione contestata, la rateizzazione della somma da pagare, la sospensione degli effetti del verbale e delle sanzioni accessorie, come la perdita punti o la sospensione della patente.