La risposta è negativa. I movimenti interni non sono soggetti a verifica o, ancora meglio, non è applicato il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta eventualmente agli uomini delle Fiamme Gialle e all'Agenzia delle entrate dimostrare comportamenti irregolari e non al contribuente di aver sempre agito con correttezza.
Decidiamo di comprare una nuova auto, ma i soldi depositati nel conto corrente non sono sufficienti per effettuare il saldo. Decidiamo allora di rimpinguarlo con un trasferimento di denaro dal secondo conto corrente a noi intestato o anche cointestato con un altro familiare.
Si tratta del cosiddetto giroconto su conti correnti che ci permette di pagare l'auto così tanto desiderata. Naturalmente la stessa procedura può essere eseguita per qualunque altra motivazione o anche senza che l'acquisto di un prodotto o di un servizio sia la ragione. Se tecnicamente la procedura non presenta alcuna difficoltà, dal punto di vista fiscale c'è qualche rischio?
Detto in altri termini, la Guardia di finanza può effettuare controlli e contestare l'operazione? Qual è la posizione dell'Agenzia delle entrate rispetto ai giroconti, ben ricordando che la norma sui bonifici bancari è molto rigida?
Il punto di partenza è proprio la differenza tra bonifici e conti correnti perché nel primo caso sono coinvolte due persone, nel caso dei giroconti, i conti sono intestati alla stessa persona. Vediamo quindi
Dopo aver compreso la fondamentale differenza tra bonifici e giroconti, scopriamo come cambia l'atteggiamento della Guardia di finanza. Nel primo caso l'attenzione è altissima perché il rischio di evasione fiscale è concreto.
La regola generale prevede che ogni accredito di denaro deve essere tassato perché frutto di attività lavorativa. Naturalmente occorre fare tutte le distinzioni del caso perché è evidente che nel caso di un lavoratore dipendente lo stipendio è già tassato mentre un lavoratore autonomo è chiamato dovrà procedere successivamente in sede di dichiarazione dei redditi.
Nulla è invece previsto nel caso di donazione o di vincita al gioco, ma solo se il titolare del conto corrente è in grado di dimostrare la provenienza di quel denaro ovvero che sia effettivamente il frutto di queste circostanze secondo il principio dell'inversione dell'onere della prova.
Tutti i dettagli sono contenuti nel Testo unico delle imposte sui redditi che disciplina le operazioni con le quale si trasferiscono somme da un conto corrente a un altro e dunque la distinzione tra chi invia il denaro (l'ordinante) e chi lo riceve (il beneficiario). Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa persona (anche cointestati) si parla di giroconto.
Cosa succede in questo caso? Ci sono i controlli della Guardia di finanza sul giroconto? La risposta è negativa e la determinazione è arrivata in seguita una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania.
In pratica i movimenti interni non sono soggetti a verifica o, ancora meglio, non è applicato il principio dell'inversione dell'onere della prova.
Spetta eventualmente agli uomini delle Fiamme Gialle e all'Agenzia delle entrate dimostrare comportamenti irregolari e non al contribuente di aver sempre agito con correttezza. Anche perché poi viene a cadere il principio di base ovvero la non rilevanza dei movimenti interni di denaro per la determinazione del reddito e dunque per la quantificazione delle tasse da pagare.
In definitiva, i controlli della Guardia di finanza sono sempre possibili su bonifici e giroconti, ma nel secondo caso spetta al controllare scovare eventuali anomalie e non al contribuente di aver agito nella legalità. La procedura vale sia per gli accrediti e sia per gli addebiti.
Con l'accredito di intende una somma di denaro versata sul conto corrente mentre l'addebito è il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti dal cliente o dalla banca per conto di quest'ultimo.
Sempre ricordando che a ogni operazione la banca assegna tre tipi di date: contabile ovvero il giorno in cui la banca registra l'operazione, disponibile ovvero quando il denaro è accreditato, valuta ovvero il giorno dal quale le somme versate iniziano a produrre interessi.