Nel caso di interventi su una stanza adibita ad attività professionale o commerciale il bonus per i lavori di ristrutturazione è ridotto al 50%.
Siamo in piena epoca di bonus al 110% perché la detrazione per la riqualificazione delle case non solo è in vigore per tutti i 12 mesi del 2021, ma è stata anche ampliata. In particolare, per i lavori effettuati dai condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sono effettuati interventi per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Allo stesso tempo, le nuove disposizioni prevedono che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente se è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, per il gas, per l'energia elettrica e per la climatizzazione invernale.
Ma sono anche altre le questioni che meritano attenzione, tra cui la possibilità di sfruttare il bonus 110% casa anche nel caso di lavori adibita a una stanza per attività professionale o commerciale. Vediamo quindi:
Tra i dubbi sul bonus al 110% che la norma generale non ha risolto c'è quella relativa alla possibilità di accedere alla detrazione nel caso di interventi su una stanza adibita ad attività professionale o commerciale.
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle entrate, secondo cui se i lavori sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, il bonus è ridotto al 50%. Il contribuente - sia esso un lavoratore autonomo o una impresa individuale - è quindi chiamato a indicare il luogo di esercizio dell’attività nella dichiarazione di inizio attività da trasmettere all'Agenzia delle entrate.
Chi può allora chiedere il bonus al 110% per realizzare una stanza per attività professionale o commerciale all'interno di un casa? E ancora più in generale, a chi spetta la fruizione della detrazione?
Innanzitutto alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari.
Quindi ai condomini, con riferimento alle spese sostenute dal primo gennaio 2021, alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
La novità introdotta con l'ultima legge di Bilancio e assente nella precedente formulazione prevede per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per i quali al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta quindi di un vero e proprio allungamento dei tempi, considerando che la data conclusiva indicata in precedenza era il 31 dicembre 2021. L'agevolazione fiscale al 110% è un diritto anche delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. In questo caso la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Ammessi quindi gli Istituti autonomi case popolari: la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Semaforo verde pure per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
Non sono ammesse - almeno per questo scopo - le associazioni e società sportive dilettantistiche. Tutte loro possono fruire del bonus solo per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.