Sulla questione infissi, Enea chiarisce che i prezzi di riferimento per l'asseverazione necessaria per accedere al bonus 110% sono quelli previsti dal decreto governativo. In pratica i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome.
La distinzione importante da non perdere mai di vista quando ci sono di mezzo i lavori ammessi per accedere al bonus 110% è quello tra interventi principali e trainati. Questa divisione vale anche per il rifacimento e la sostituzione degli infissi. Se affiancati a uno di cosiddetti lavori trainanti ovvero quelli necessari per fruire dell'agevolazione fiscale, è allora possibile agganciare anche altri interventi.
A fare chiarezza sulla materia e più specificatamente sugli infissi è stata l'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente pubblico vigilato dal Ministero dello Sviluppo economico.
Sono diversi gli aspetti affrontati, come i prezzi a cui fare riferimento nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall'intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell'asseverazione.
Non solo, nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali sono le spese ammesse? E ancora: come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati per i quali l'ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima ammissibile?
Se per fruire del bonus fiscali del 110% occorre la redazione degli attestati di prestazione energetica al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche, con quale criterio devono essere determinate le stesse classi energetiche?
Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra l'Ape (Attestato di prestazione energetica) prima e dopo i lavori? In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli Ape utilizzati ai fini del bonus 110%? Vediamo meglio
Sulla questione bonus 110% infissi, Enea chiarisce che i prezzi di riferimento per l'asseverazione necessaria per accedere alla detrazione sono quelli previsti dal decreto governativo. In pratica i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome.
Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, il tecnico determina i nuovi prezzi tenendo conto di tutte le variabili utili. Infine, sono ammessi al nuovo bonus casa, utilizzabile anche per gli infissi, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica e per l'asseverazione.
Altri importanti chiarimenti sul bonus 110% da parte di Enea riguardano l'Attestato di prestazione energetica. Come spiegato dall'Agenzia, il criterio di classificazione energetica di riferimento è quello previsto dal decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione o il criterio previsto dalla relativa norma regionale a condizione che le stesse classificazioni energetiche siano le stesse.
Anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione per l'attestazione successiva per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione precedente i lavori, così come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.
Secondo l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini del bonus 110% che non necessitano di deposito degli impianti termici.