La possibilità di fruire della detrazione può essere trasmessa agli eredi. Più precisamente, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Si va verso l'allungamento dei tempi del bonus al 110%. In buona sostanza, la misura sarà rifinanziata e i contribuenti avranno più tempo a disposizione per fruire di questa opportunità fiscale.
Di pari passo con le nuove prospettive, l'Agenzia delle entrate sta rilasciando nuovi chiarimenti in merito alle possibilità di utilizzo. Se le regole di base sono state definite da tempo, sono i casi particolari a provocare incertezza tra i contribuenti ed è proprio quelli che vogliamo analizzare. In particolare il nostro focus è sulla possibilità di trasferire agli eredi il bonus al 110% in caso di morte dei sottoscrittori.
Può ad esempio accadere che nella vecchia casa di famiglia, i genitori o i nonni abbiamo avviato i lavori sfruttando questa possibilità per poi venire meno. Approfondiamo quindi:
Ci ha pensato l'Agenzia delle entrate a chiarire cosa succede al bonus 110% in caso di morte dei sottoscrittori.
La possibilità di fruire della detrazione può essere trasmessa agli eredi. Più precisamente, chiarisce il fisco, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
In pratica, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere se sia o meno l'abitazione principale. Se la detenzione è esercitata da più eredi viene divisa tra tutti in parti uguali.
Il bonus del 110% premia soltanto le unità abitative unifamiliari e quelle che costituiscono un condominio. Al di fuori di queste ipotesi non scatta il diritto alla detrazione. Tuttavia alcune tipologie di abitazioni unifamiliari possono essere comprese in edifici plurifamiliari, se sono funzionalmente indipendenti.
Devono avere l’accesso autonomo dalla strada anche attraverso un giardino o un cortile di proprietà comune. Devono quindi avere almeno tre impianti autonomi compresi far quello idrico, riscaldamento, gas ed energia elettrica.
Per esempio, le abitazioni situate in un residence in cui dall’unico portone si accede tramite dei vialetti di proprietà comune alle abitazioni, possono essere considerate indipendenti anche se l'impianto idrico è condominiale. Stesso discorso per il condominio orizzontale costituito da villette a schiera
Tra gli aventi diritto alla detrazione al 110% rientrano il nudo proprietario dell'immobile, i titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile come l’uso, l’usufrutto o l’abitazione, di un diritto personale di godimento come l’inquilino nella locazione o il comodatario nel contratto di comodato o di una concessione demaniale, così come il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dei lavori che ha sostenuto le relative spese.
In questo caso la convivenza nell'abitazione interessata deve esistere già quando iniziano i lavori o prima, nel momento in cui si sostengono le spese detraibili.
Se su una stessa unità immobiliare vi sono più soggetti ammessi al bonus, ad esempio il nudo proprietario e dell'usufruttuario, il limite della spesa massima agevolata resta unico e va suddiviso tra coloro che hanno diritto alla detrazione, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
Le imprese, i professionisti ovvero anche le semplici persone fisiche che detengono un’unità immobiliare non residenziale come ad esempio un ufficio, un magazzino o un capannone, costituente un edificio che è quindi composto da un’unica unità immobiliare, non possono beneficiare del super bonus del 110%.
Solo se questa unità immobiliare non residenziale è all'interno di un edificio condominiale possono beneficiare del super bonus del 110% ma per i lavori trainanti o trainati sulle parti comuni condominiali, a patto che il condominio sia prevalentemente residenziale.