La ristrutturazione di una casa da qui al 31 dicembre 2021 può risultare davvero conveniente. È adesso attiva la detrazione al 110% delle spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica del propria abitazione. Non solo, ma anche tanti interventi minori finiscono per essere a costo zero se accompagnati da uno dei cosiddetti lavori trainanti.
Le nuove regole danno l'opportunità di cedere la detrazione a una banca o a un intermediario finanziario così come di richiedere al fornitore che esegue i lavori agevolabili uno sconto immediato in fattura. Di più: l'agevolazione economica introdotta dal governo non cancella ma si affianca a quelle già in vigore. Il risultato è presto detto: la possibilità di cumularle.
Aspetto centrale delle nuove detrazioni è l'ammissione per i soli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle singole unità immobiliari e sulle unità immobiliari indipendenti. Significa che sono esclusi castelli (classificati come A9), ville (A8), abitazioni signorili (A1).
Dal punto di vista fiscale, la detrazione del 110% delle spese va divisa tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Infine, sono ammessi anche i lavori per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, per il recupero del patrimonio edilizio, per il restauro della facciata degli edifici esistenti, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici. Vediamo adesso
Tra gli aspetti più interessanti del bonus casa 110% c'è l'ampia platea di destinatari. Possono infatti accedere alla nuova agevolazione
Proprio il concetto di intervento trainante è quello centrale perché almeno uno di questi deve essere necessariamente eseguito.
L'altro interessante aspetto che allarga lo spettro di manovra riguarda le agevolazioni e le detrazioni 2021 con cui compatibile il bonus casa 110%. Sono tre ed esattamente
Attenzione quindi alle tempistiche perché il bonus casa 110% per ristrutturazione resta in vigore per un anno e mezzo ovvero fino al 31 dicembre 2021, senza escludere possibili proroghe. Al di là dalla data di avvio dei lavoro bisogna fare riferimento alla data del pagamento per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.
Oppure alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. In pratica nel primo caso il criterio seguito è quello di cassa, nel secondo quello di competenza.
Al pari di altre agevolazioni, anche in questo caso è ammessa fino al limite della capienza fiscale ovvero nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La quota che non rientra non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi.