Bonus Covid si deve calcolare nei limiti dei 65mila euro per le partite iva forfettarie o no

Il bonus covid è destinato agli iscritti alla gestione separata di un istituto di previdenza e concesso alle partite Iva che non sono titolari di pensione.

Autore: Chiara Compagnucci
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Bonus Covid si deve calcolare nei limiti

Partite Iva forfettarie, si calcola il bonus covid?

Il bonus covid non è coperto da contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito. Nel caso delle partite Iva con regime forfettarie non contribuisce quindi al raggiungimento della soglia massima di 65.000 euro da non oltrepassare.

C'è il limite di 65.000 euro a cui le partite Iva forfettarie devono prestare costantemente attenzione perché si tratta della soglia di ricavi e compensi da non oltrepassare per continuare a rimanere nel regime agevolato. Che si traduce nell'applicazione di un'aliquota unica al 15%.

Resta però un dubbio ed è relativo al bonus covid concesso nella scorsa primavera come forma di ristoro per le perdite economiche e di opportunità nel periodo di sospensione delle attività lavorative.

La somma è stata variabile tra 600 e 1.000 euro, anche tenendo conto delle diverse categorie interessati tra lavoratori autonomi e professionisti iscritti a una cassa differente da quella dell'Inps.

Sappiamo che le norme sono molte severe e che ai fini della determinazione del reddito viene applicato il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per le partite Iva che hanno scelto di aderire al forfettario è quindi fondamentale sapere se il bonus covid va calcolato sia ai fini dell'eventuale permanenza (o dell'accesso nell'anno successivo), ma anche della determinazione delle imposte da pagare. Analizziamo quindi:

  • Partite Iva forfettarie, si calcola il bonus covid o no
  • Chiarimenti Agenzia delle entrate su bonus covid

Partite Iva forfettarie, si calcola il bonus covid o no

Il bonus covid è destinato agli iscritti alla gestione separata di un istituto di previdenza e concesso alle partite Iva che non sono titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per l'indennità di 1.000 euro era richiesta la riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre dello scorso anno. Nella determinazione del reddito si prescinde dalla misurazione dei costi sostenuti.

La stessa indennità è stata destinata a commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni sempre che non abbiano già una pensione. Il bonus è previsto poi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali così come agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.

Sono due le caratteristiche comuni: non è coperto da contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito. Nel caso delle partite Iva con regime forfettarie non contribuisce quindi al raggiungimento della soglia massima di 65.000 euro da non oltrepassare.

Il bonus covid è tra l'altro cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, l'indennità di disoccupazione Naspi, l'indennità di disoccupazione Dis-Coll e l'indennità di disoccupazione agricola.

Come ricordato dall'Inps, è allo stesso tempo cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro.

Chiarimenti Agenzia delle entrate su bonus covid

In riferimento alle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza covid, l'Agenzia delle entrate ha quindi fornito un importante chiarimento.

Ha ricordato che le norme stabiliscono criteri per la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Di conseguenza la misurazione del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista, sia esso regime ordinario o regime forfettario.

Quest'ultimo - precisano ancora le Entrate - rileva su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette.