Bonus facciate ampliati i lavori ammessi 2022 da circolare Agenzia Entrate ufficiale

Condizione fondamentale per rientrare nell'elenco dei beneficiari del bonus facciate è il possesso dell'immobile al momento del via ai lavori o del pagamento delle spese.

Autore: Chiara Compagnucci
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Bonus facciate ampliati i lavori ammessi

Sono le circolari dell'Agenzia delle entrate ad allargare il campo di applicazione del bonus facciate. Il punto di partenza è il decreto Rilancio ha esteso la possibilità di scegliere tra lo sconto in fattura e la cessione del credito a banche e intermediari finanziari (e non solo) che hanno facoltà di successiva cessione anche per le spese sostenute nel 2022 per recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Si tratta di un'alternativa all'uso diretto della detrazione che può essere sfruttata anche per i soli lavori pulitura o tinteggiatura esterna. Condizione fondamentale per rientrare nell'elenco dei beneficiari è il possesso dell'immobile al momento del via ai lavori o del pagamento delle spese.

Se gli interventi non influiscono dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, la normativa prevede l'applicazione delle stesse procedure e i medesimi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio dall'ecobonus.

Si tratta in pratica del 65% e della successiva comunicazione all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, con Ape (Attestato prestazione energetica). Il bonus facciate può essere cumulato sia con l'ecobonus e sia con il sismabonus. Vediamo meglio in questo articolo le novità e dunque

  • Nuovi lavori ammessi con il bonus facciate
  • Bonus facciate nella normativa ufficiale

Nuovi lavori ammessi con il bonus facciate

La regola generale prevede il mancato aumento dal 90 al 110% del bonus facciate. Tuttavia chi intende effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici può effettuare l'intervento trainante relativo all'isolamento termico dell'edificio per beneficiare della maxi agevolazione anche per i lavori edili trainati.

Più precisamente, l'intervento trainante ovvero quello di base è l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, su un massimo di due unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici, ovunque ubicati, diversi dalle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Il decreto Rilancio prevede la possibilità avvalersi di una sola agevolazione, rispettando i relativi adempimenti previsti. Se l'intervento realizzato può essere ricondotto a fattispecie agevolabili diverse, il contribuente può fruire di tutte e due le agevolazioni a condizione che siano contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.

E come comunicato dell'Agenzia delle entrate, il contribuente può portare in detrazione anche le spese per le opere accessorie e i lavori sull'involucro esterno dell'edificio. In sostanza si tratta degli interventi di restauro della facciata, dei balconi e dei terrazzi che permettono di affacciarsi all'esterno.

Bonus facciate nella normativa ufficiale

La normativa ufficiale permette di fruire della detrazione Irpef e Ires del 90%, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o zona B.

La prima conclude le parti di territorio con agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che sono parte integrante degli agglomerati. Le seconde includono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate e differenti dalle zone A.

Tra gli interventi sono comprese anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna. Se il lavoro è influente dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio - viene specificato nella disposizione - occorre l'asseverazione del tecnico abilitato, il rispetto dei valori di trasmittanza termica sulla base dell'apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, l'Ape e l'invio all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della scheda descrittiva di tutti gli interventi realizzati.