Sì, in merito agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per lavori di consolidamento, ripristino, comprese la pulitura e la tinteggiatura della superficie o il rinnovo di elementi costitutivi. Il bonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione a questi interventi. Tutti i particolari sono contenuti in un chiarimento dell'Agenzia delle entrate.
Il bonus facciate è una delle ultime novità in ambito fiscale e consiste in uno sconto per incentivare il miglioramento del decoro urbano. La detrazione permette di recuperare il 90% dei costi senza limite massimo.
I vincoli sono pochi poiché possono beneficiarne le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Stessa cosa per le società semplici e le associazioni tra professionisti. Bonus facciate anche per i contribuenti che conseguono reddito d'impresa tra persone fisiche, società di persone, società di capitali.
I contribuenti interessati devono detenere l'immobile in base a un contratto di affito ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Oppure possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile. Sono quindi ammessi a fruire questa facilitazione fiscale anche i conviventi di fatto e i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile tra coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
Fissato il chi può fruire della detrazione, resta da stabilire quali sono gli interventi ammessi. L'Agenzia delle entrate aveva già stilato una prima lista indicando lavori, importi e regole.
In seguito sono però stati necessari ulteriori chiarimenti e uno di questi ha riguardato i balconi: chi deve effettuare lavori di manutenzione su un balcone affacciato su una strada pubblica ha diritto a beneficiare del bonus facciate? Scopriamolo insieme:
Come spesso accade quando occorre formula chiarimenti sui bonus fiscali, l'Agenzia delle entrate si è pronuncia sulla validità del bonus facciate anche per i balconi in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte di di un contribuente.
Quest'ultimo, alle prese con il rinnovo degli elementi di un balcone affacciato su una strada pubblica, aveva infatti chiesto se per i tre interventi in programma avrebbe potuto fruire dell'agevolazione fiscale al 90%.
Si trattava nello specifico della tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, della la sostituzione dei pannelli in vetro rinforzati con una rete metallica interna che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, del rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che determina l'infiltrazione dell'acqua piovana.
Nessun dubbio per l'Agenzia delle entrate: il contribuente ha diritto al bonus. In merito agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per lavori di consolidamento, ripristino, comprese la pulitura e la tinteggiatura della superficie o il rinnovo di elementi costitutivi. Il bonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione a questi interventi.
La stessa Agenzia delle entrate ha fatto presente che il bonus facciate spetta pure per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono collegati alla realizzazione dell'intervento.
L'importo della detrazione è pari al 90% delle spese documentate da dividere in 10 quote annuali. I contribuenti possono utilizzare questa facilitazione fiscale come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che effettua i lavori oppure come cessione di credito corrispondente alla detrazione.
In ogni caso, il bonus facciate è ammesso solo per gli edifici nelle zone A (carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) o B (in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%).