Calcoli ed esempi importi pagati per giorni festivi e prefestivi nelle varie tipologie di contratto nel 2023

In base alle leggi aggiornate 2023, un lavoratore dipendente è garantito del diritto a non lavorare nei giorni festivi. Ma se lo fa, quanto viene pagato?

Autore: Chiara Compagnucci
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Calcoli ed esempi importi pagati per gio

Il lavoro nei giorni festivi secondo leggi aggiornate 2023 fa riferimento alla prestazione lavorativa in occasione di specifiche ricorrenze, differenti da quella domenicale (o del sabato, comunemente considerato erroneamente un giorno festivo). Tali festività includono Capodanno (1 gennaio), Epifania (6 gennaio), Pasqua e Pasquetta, festa della Liberazione (25 aprile), festa dei lavoratori (1 maggio), festa della Repubblica (2 giugno), ferragosto, ognissanti (1 novembre), festa dell'Immacolata (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre).

Rispetto alla domenica, il lavoro nei giorni festivi richiede la prestazione lavorativa senza alcun obbligo di riposo compensativo. Tuttavia, per la domenica, l'obbligo di lavorare è in ogni caso compensato con un riposo settimanale di 24 ore e un ulteriore riposo giornaliero di 11 ore.

I giorni prefestivi sono quelli che precedono le domeniche e le festività che abbiamo esaminato. Non sono equiparati a livello economico alle festività e sono considerati giorni feriali veri e propri, a meno di accordi particolari tra le parti. Entriamo nel cuore della normativa:

  • Giorni festivi e prefestivi, calcoli ed esempi importi pagati

  • Casi particolari pagamento dello stipendio nei giorni festivi

Giorni festivi e prefestivi, calcoli ed esempi importi pagati

Il lavoro durante i giorni festivi è ammesso a condizione che il dipendente riceva un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro, in aggiunta alle 11 ore di riposo quotidiano, che devono portare ad un totale di 35 ore di riposo continuative.

L'inadempimento di tali norme può comportare sanzioni per il datore di lavoro. In merito all'aumento salariale, si prenda ad esempio il quadro normativo seguente:

  • nel Ccnl Calzature, il lavoro diurno è maggiorato del 50%, mentre quello notturno del 60%

  • nel Ccnl Alimentaristi, è prevista una maggiorazione del 50%

  • nel Ccnl Editoria e Grafica, il lavoro è maggiorato del 60%

  • nel Ccnl Commercio, è prevista una maggiorazione del 30%

  • nel Ccnl Metalmeccanica, il lavoro ordinario è maggiorato del 50%, mentre quello notturno del 60%

  • nel Ccnl Carta, è prevista una maggiorazione del 55%

  • nel Ccnl Turismo, è prevista una maggiorazione del 20%

  • nel Ccnl Tessile e Abbigliamento, il lavoro diurno è maggiorato del 38%, mentre quello notturno del 54%

  • nel Ccnl Autotrasporti, è prevista una maggiorazione del 50%

  • nel Ccnl Chimica, è prevista una maggiorazione del 50%

In base alle leggi aggiornate 2023, un lavoratore dipendente è garantito del diritto a non lavorare nei giorni festivi, salvo che ciò sia espressamente previsto nel contratto individuale o in quello collettivo di categoria. In assenza di specifiche disposizioni, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere attività lavorativa durante i giorni festivi anche se il datore di lavoro ne fa richiesta, senza che ciò comporti la perdita del diritto alla retribuzione.

Si tratta di disposizioni che si applicano a tutti i contratti a tempo indeterminato e determinato. Negli altri casi è soggetto a eventuali applicazioni particolari.

Casi particolari pagamento dello stipendio nei giorni festivi

In relazione alla retribuzione dei lavoratori nei giorni di festività, si prevede che se una di queste coincida con la domenica, il lavoratore deve essere pagato maggiorando la retribuzione mensile della quota giornaliera di un ventiseiesimo oppure la retribuzione oraria per un sesto dell'orario settimanale. Nel caso in cui la festività coincida con il periodo di ferie del lavoratore, il giorno viene retribuito come festività e non come ferie, ovvero non viene considerato come un giorno di ferie goduto, conformemente alle norme del 2023.

In riferimento alla retribuzione aggiuntiva per il lavoro nei giorni di festa, si applica lo stesso trattamento nei casi di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa successivo al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi, nonché per la riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro, la sospensione dal lavoro indipendentemente dalla volontà del lavoratore, e la sospensione del lavoro dovuta al riposo compensativo del lavoro domenicale, alla coincidenza della festività con la domenica o altri giorni festivi considerati tali dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località in cui si svolge il lavoro.