Esistono tabelle specifiche in cui il grado di invalidità viene legato all'età. Se per i danni micropermanenti tutti i dettagli sono contenuti nel Codice delle assicurazioni private di cui riportiamo i dettagli nel paragrafo successivo, per i danni macropermanenti occorre consultare le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano.
Tutti i dettagli nel calcolo dei soldi che spettano in seguito a una invalidità permanente sono perfettamente normati e non ci spazi per la discrezionalità. Basta fare riferimento alle tabelle di punti e percentuali per sapere quali importi spettano.
Per definizione la materia è estremamente complessa poiché i casi di invalidità sono numerosi, sempre associati a una percentuale variabile. Per ciascuna di queste situazioni entrano in gioco anche altri parametri per la determinazione dell'importo da versare.
Il principale è quello relativo all'età, secondo il principio che più giovane è il cittadino colpito da invalidità permanente e maggiore deve essere la cifra da corrispondere.
Non sorprende quindi la costante attività di aggiornamento da parte dell'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e né i continui casi sottoposti ai giudici di revisione del calcolo dei soli corrispondenti al tipo di invalidità certificata dal medico.
Anzi, come approfondiremo in questo articolo, ci sono due strade differenti per procedere alla quantificazione economica, basate proprio sulla percentuale di invalidità. Vediamo quindi
Nella fase di calcolo dell'importo per il danno subito occorre fare riferimento a una importante distinzione, quella tra micropermanenti ovvero di lieve entità e danni macropermanenti quelli più gravi.
Esistono tabelle specifiche in cui il grado di invalidità (le prime fino al 9% di invalidità le seconde dal 10% al 100% dell'invalidità) viene legato all'età. Se per i danni micropermanenti tutti i dettagli sono contenuti nel Codice delle assicurazioni private di cui riportiamo i dettagli nel paragrafo successivo, per i danni macropermanenti occorre consultare le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano.
Si tratta di un vero e proprio schema in colonne e righe rispetto a cui occorre individuare la propria posizione per conoscere l'importo corrispondente.
Sono numerosi fogli da consultare e di conseguenza in caso di difficoltà nella consultazione è consigliabile farsi affiancare da un esperto in materia, come ad esempio i Centri di assistenza fiscale o, nell'ambito delle proprie competenze, di un consulente del lavoro.
La norma da non perdere di vista nel caso dei danni di lieve entità è l'articolo 139 Codice delle assicurazioni private che, tra l'altro, fissa due principi importanti. Innanzitutto a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità.
L'importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione. La somma così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età.
Il valore del primo punto è pari a 803,79 euro. Dopodiché a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 46,88 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. In caso di inabilità temporanea inferiore al 100% - viene stabilito nella normativa - la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Da segnare anche una precisazione ulteriore. Se la menomazione accertata incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e accertati ovvero causa o ha causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%.
L'importo complessivo del risarcimento comprende quello del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.