Cambia l'uso dei permessi legge 104 grazie a ultima nuova sentenza Cassazione 2022

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto ai permessi legge 104 è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Cambia l'uso dei permessi legge 104

Permessi legge 104, come cambia l'uso con nuova sentenza Cassazione?

Secondo la Cassazione, i permessi legge 104 non sono necessariamente legati all'assistenza del disabile stesso ovvero può consistere anche in misure che indirettamente sono a suo favore.

Anche un impianto normativo apparentemente completo come la legge 104 per la tutela delle persone con disabilità, è soggetta a modifiche. Le ragioni sono essenzialmente due. Da una parte ci sono gli interventi legislativi che adeguano le disposizioni a rinnovate esigenze.

Dall'altra ci sono le sentenze dei giudici che sono chiamati a dirimere le controversie tra le parti. Ed è proprio una di queste decisioni che analizziamo in questo articolo per via della sua rilevanza:

  • Permessi legge 104, come cambia l'uso con nuova sentenza Cassazione

  • Particolarità di applicazione della legge 104 e del suo utilizzo

Permessi legge 104, come cambia l'uso con nuova sentenza Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione ha una portata rivoluzionaria sul funzionamento dei permessi legge 104. Stando infatti a quanto stabilito dai giudici, la possibilità di assentarsi non è necessariamente legata all'assistenza del disabile stesso ovvero può consistere anche in misure che indirettamente sono a suo favore. Di conseguenza non scatta alcun abuso dei permessi legge 104 che, a sua volta, può sfociare nel licenziamento.

Ricordiamo infatti che il lavoratore che chiede, ottiene e fruisce i permessi 104 per finalità personali commette innanzitutto un illecito e di conseguenza, oltre al risarcimento, e può pertanto essere oggetto di allontanamento definitivo per giusta causa e dunque senza alcun preavviso.

Secondo la legge 104, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto ai permessi legge 104 è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Particolarità di applicazione della legge 104 e del suo utilizzo

Disposizioni aggiornate alla mano, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Un altro importante passaggio riguarda il lavoratore che usufruisce dei permessi legge 104 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. Il lavoratore ha quindi diritto a scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La persona disabile maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.