CCNL commercio: retribuzione, livelli, preavviso, ferie

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del commercio vale per le imprese di beni e prodotti industriali, alimentazione, fiori e piante, servizi alle persone, alle aziende e alla rete, ausiliari

Autore: Luigi Mannini
pubblicato il
CCNL commercio: retribuzione, livelli, p

Che cos’è il CCNL commercio?

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio, abbreviato CCNL Commercio, è una tipologia di accordo stipulato tra le associazioni dei lavoratori e quelle degli imprenditori e che, con una serie di articoli, stabilisce una serie di norme atte a regolare il rapporto di lavoro con i dipendenti.

Il CCNL Commercio, viene stipulato con tutti i lavoratori delle imprese operanti nei settori riguardanti il terziario e il commercio. In particolare si applica in tutte le imprese che trattano i beni nei settori:

  1. beni e prodotti industriali;
  2. alimentazione;
  3. fiori e piante;
  4. terziario: servizi alle persone, alle aziende e alla rete;
  5. ausiliari.

CCNL commercio retribuzione e livelli

Ad ogni mansione prevista dal CCNL commercio si applica un livello e una specifica retribuzione. Al momento dell’assunzione, il nuovo dipendente viene assunto con un livello che dipende dalla sua mansione. Maggiore è la sua specializzazione, maggiore sarà il suo livello e quindi la retribuzione. Questo è l’elenco dei livelli:

  • primo livello: responsabili di settore;
  • secondo livello: dipendenti che svolgono le loro mansioni in autonomia oppure che hanno funzione di controllo o coordinamento;
  • terzo livello: dipendenti con competenze tecniche specializzate;
  • quarto livello: dipendenti con mansioni di vendita;
  • quinto livello: dipendenti con normali conoscenze tecnico pratiche;
  • sesto livello: lavoratori con semplici conoscenze.
  • settimo livello: lavoratori con mansioni di pulizia o equivalenti.

Il CCNL commercio è stato rinnovato grazie al contributo delle associazioni di categoria nel 2015 e la scadenza è stata fissata per il trentuno dicembre del 2017, dopo di che le parti dovranno incontrarsi nuovamente per stabilire le nuove condizioni. Come gli altri contratti anche in questo caso vengono prese regole importanti che disciplinano la retribuzione e altri aspetti. Per esempio la paga minima per ogni livello, ossia lo stipendio minimo al di sotto del quale non si può scendere sia per il full time che per il part time, le ore lavorative che devono essere svolte nell’arco di una settimana lavorativa, gli scatti di anzianità, la retribuzione degli straordinari, le regole per l’erogazione dei buoni pasto o del servizio mensa, la tredicesima e la quattordicesima. Oltre alla retribuzione minima, il CCNL ha stabilito un elemento economico di garanzia che sarà corrisposto con lo stipendio di novembre 2017.

CCNL Commercio ferie e preavviso licenziamento

Tra gli aspetti trattati c’è anche quello che riguarda l’ammontare delle ferie che ammontano a ventisei giorni annui, calcolati su un lavoro svolto dal lunedì al sabato che vengono ridotti in maniera proporzionale nel caso in cui la settimana lavorativa sia di cinque giorni. Le ferie vengono stabilite dall’azienda che, in caso di chiusura prendono la denominazione di ferie “collettive”. Se si tratta di part time orizzontale le ferie sono le stesse del lavoro full time. In caso di part time verticale, la maturazione delle ferie si calcola proporzionalmente ai giorni lavorati nell’anno. Il lavoratore non può opporsi e le ferie maturate dovranno essere usate per il periodo di chiusura stabilito. Se l’azienda non chiude, valgono invece le seguenti regole:

  • due settimane devono essere fruite entro diciotto mesi dall’anno di maturazione;
  • due settimane devono essere fruite durante l’anno;
  • ulteriori giorni secondo gli usi aziendali e le esigenze del lavoratore.

Per quel che riguarda il preavviso in caso di licenziamento, valgono le stesse regole delle dimissioni. Il termine decorre a partire dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Se l’azienda non rispetta questi termini, il lavoratore deve ricevere un’indennità sostitutiva del preavviso, accreditata nell’ultima busta paga. L’importo di questa indennità è pari ai giorni non lavorati ma che rientrano in quelli di preavviso.