Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è la fonte normativa attraverso cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dei dirigenti dell’industria ha subìto importanti modifiche che riguardano i termini di preavviso del licenziamento ed alcune altrettanto significative per quel che riguarda la buonuscita. Proviamo a vedere di cosa si tratta per capire meglio l’oggetto di queste importanti novità.
Le nuove regole stabiliscono che il periodo di preavviso stabilito dal CCNL dei dirigenti dell’industria deve essere compreso tra un minimo di sei mesi per i dirigenti che abbiano maturato fino a sei anni di anzianità aziendale ed un massimo di dodici per i quelli che hanno superato i quindici anni di anzianità. Si abbassa quindi il tetto del preavviso rispetto agli otto mesi per i primi due anni, per arrivare alla durata massima di dodici mesi per i dirigenti con dieci anni di anzianità, previsti dalla precedente normativa.
Anche la buonuscita prevista nel CCNL dei dirigenti dell’industria, è cambiata con la nuova normativa. Prima dell’entrata in vigore delle nuove leggi, infatti, il dirigente ingiustamente licenziato, aveva assicurata un’indennità risarcitoria da un minimo di dieci mensilità fino ad un massimo di venti.
Con le nuove norme l’indennità supplementare minima passa da due a quattro mensilità per i dirigenti fino a due anni di anzianità, per poi incrementare gradualmente all’aumentare dell’anzianità aziendale, raggiungendo livelli paragonabili a quelli previgenti solo una volta superati i dieci anni di servizio. Per questo meccanismo incrementale esclusivamente legato all’anzianità di servizio e non più influenzato dall’età anagrafica, il rinnovo della disciplina dell’indennità supplementare è stato spesso accomunato alle logiche ispiratrici del contratto a tutele crescenti previsto nel Jobs Act.
L’accordo di rinnovo eliminando la previgente distinzione tra uomini e donne e uniformandosi alle riforme intervenute in materia previdenziale, prevede che le disposizioni in materia di obbligo di motivazione e indennità supplementare non si applicano alla risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente in possesso dei requisiti di legge per accedere alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato i sessantasette anni di età. È previsto che:
Solo fino alla durata del contratto collettivo, il dirigente pienamente in servizio alla data del ventiquattro novembre 2004, continuerà a percepire un importo mensile fisso lordo pari a 129,11 euro allo scatto biennale di anzianità, fino a un massimo di dieci aumenti e fatta salva l’assorbibilità in aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente.