Per sapere qual è il numero massimo di turni al mese in regime di reperibilità occorre fare riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Il numero massimo di turni di reperibilità al mese è estremamente variabile, ma si aggira in media tra 4 e 6.
La reperibilità è l'obbligo del lavoratore di rendersi disponibili per lo svolgimento di una attività o di un servizio in casi di interventi urgenti o in presenza di necessità operative che non possono essere prorogate con il ricorso alle prestazioni ordinarie o straordinarie di lavoro. In questo articolo ci interessa approfondire alcune aspetti ed esattamente:
Per sapere qual è il numero massimo di turni al mese in regime di reperibilità occorre fare riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Tuttavia non è affatto detto che venga disciplinato. Ecco quindi che entrano in gioco quei principi di buona fede e correttezza su cui si è espressa la giurisprudenza. In pratica bisogna tenere conto della situazione aziendale, del numero di lavoratori disponibili e delle esigenze effettive. Il numero massimo di turni di reperibilità al mese è estremamente variabile, ma si aggira in media tra 4 e 6.
Non tutti i dipendenti sono tenuti ai turni di reperibilità. Occorre sempre consultare il Ccnl applicato così come il contratto individuale. Alcuni casi comuni di esclusione riguardano in genere i dipendenti con disabilità nell'ambito della legge 104, i lavoratori che non riescono a garantire il raggiungimento della sede di lavoro in tempi brevi dalla chiamata in base a circostanze oggettive come la distanza del luogo di residenza o mancato possesso di un mezzo proprio.
Possono essere esclusi i dipendenti assenti dal servizio per la sussistenza di una delle cause di sospensione del rapporto di lavoro, come l'aspettativa, la malattia il congedo di maternità. Stessa cosa può essere applicata per i lavoratori in ferie, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, in presenza di cause di forza maggiore, di eventi fortuiti, particolari ragioni personali o familiari comprovate.
I dipendenti idonei al servizio di reperibilità non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle norme contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio.
Ogni eventuale impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità deve essere subito comunicato affinché si provveda alla sostituzione. In linea di massima, nel caso di esigenze particolari e comunque eccezionali, il lavoratore in reperibilità può farsi sostituire da un collega idoneo e naturalmente disponibile, individuato dallo stesso lavoratore ma previa approvazione dell'azienda.
Ecco dunque che nel corso del turno di reperibilità il lavoratore deve essere raggiungibile telefonicamente ovvero deve tenere il cellulare accesso a accertarsi che si trovi in condizioni tali da ricevere chiamate. In termini operativi significa che deve controllare il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria. E allo stesso tempo è chiamato a risponde in tempi brevi ovvero il primo possibile alle chiamate lavorative.
Accanto ai doveri del lavoratore in reperibilità, ci sono anche quelli del datore, sempre nel contesto del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Deve coordinare e sovrintendere al servizio di reperibilità così come impartire disposizioni e istruzioni al personale addetto al servizio. Allo stesso tempo è chiamato a programmare e assegnare i turni di reperibilità e accordare le sostituzioni se sono previste. Quindi riceve i rapporti degli eventuali interventi e predispone aggiustamenti successivi.
Sul versante economico, la reperibilità prevede il riconoscimento di un compenso supplementare sulla base di quanto previsto dalle norme di riferimento ovvero dal contratto sottoscritto. In caso di intervento durante il turno di reperibilità in giorno festivo, il dipendente ha diritto, oltre al riposo compensativo, al pagamento della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.