Il credito d'imposta che è possibile cedere corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda che spetta per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. L'importo è calcolato sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del credito ai fornitori. Se questi ultimi sono più di uno, la detrazione viene parametrata all'importo di tutte le spese sostenute nei confronti di ciascun fornitore.
Tutti i dettagli sulla cessione del credito ecobonus 2019, chi la può fare, in cosa consiste e come fare sono stati oggetto di uno specifico chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.
Il credito d'imposta può essere ceduto dai beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari e dai concessionari del credito che possono effettuare una cessione ulteriore. Questo strumento può essere ceduto ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici, a persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, purché siano collegati al rapporto per cui è stata richiesta la detrazione, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.
Il cessionario può cedere il credito d'imposta solo dopo che è divenuto disponibile e se è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa comprende l'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta.
Da punto di vista operativo, i soggetti coinvolti sono chiamati a comunicare entro il 28 febbraio l'accettazione da parte del cessionario, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'anno di sostenimento della spesa, la denominazione e il codice fiscale del cedente, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l'importo complessivo del credito cedibile che equivale alla detrazione spettante, l'ammontare del credito ceduto che spetta sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.
E ancora: la tipologia di intervento effettuata, la data di cessione del credito, i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica.
Per farlo, i contribuenti devono collegarsi al sito web dell'Agenzia delle entrate e utilizzare le funzionalità nell'area riservata. L'alternativa è l'invio della comunicazione attraverso gli uffici dell'Agenzia delle entrate compilando il modulo predisposto e in cui occorre inserire le stesse informazioni richieste per la spedizione online. In realtà c'è anche una terza possibilità: l'invio agli uffici del fisco con posta elettronica certificata (il valore legale è lo stesso della raccomandata con ricevuta di ritorno), sottoscritto con firma digitale o con firma autografa.
E come specifica con cura l'Agenzia delle entrate nei chiarimenti sulla cessione del credito ecobonus 2019, il contribuente deve presentare anche un documento d'identità se sceglie di utilizzare la firma autografa. E non si tratta di un mero passaggio burocratico poiché l'assenza di comunicazione annulla la cessione del credito.
Il credito d'imposta è quindi distribuito in dieci quote annuali di pari importo, da utilizzare in compensazione, dal 20 marzo e dopo l'accettazione del credito, presentando il modello F24, ma solo attraverso i servizi telematici del fisco. In caso contrario si va incontro al diniego del versamento. Se l'importo del credito è maggiore della somma disponibile, il modello F24 è scartato. La parte di credito non utilizzata può essere quindi utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Infine, l'Agenzia delle entrate - nel contesto delle modalità di comunicazione dei dati e di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute entro il 31 dicembre per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari - ricorda la presenza del codice tributo per il modello F24 da utilizzare il credito acquisito.