Quando si tratta di valorizzare il proprio giardino privato, la possibilità di aggiungere strutture e arredi è una prerogativa che solletica il desiderio di comfort, privacy e bellezza. Tuttavia, nel 2025, le regole che disciplinano ciò che si può effettivamente costruire in queste aree sono molteplici, frutto di un’evoluzione normativa volta a tutelare ambiente, sicurezza e decoro urbano. È fondamentale comprendere quali realizzazioni rientrino nell’edilizia libera e quali necessitino di specifiche autorizzazioni, tenendo in considerazione le caratteristiche della costruzione, i materiali impiegati e la sua finalità d’uso.
Nel quadro normativo vigente, e secondo il Glossario delle opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018, integrato con le più recenti modifiche e recepito dal d.P.R. 380/2001), numerose tipologie di interventi possono essere realizzate nel giardino di una casa privata senza bisogno di permesso di costruire, CILA o SCIA. In particolare, si considerano rientranti nell’edilizia libera le opere non stabilmente infisse al suolo, di modeste dimensioni e prive di fondazioni permanenti, che non alterano il volume dell’immobile principale e non incidono su vincoli paesaggistici o storico-ambientali. Tra queste troviamo:
Permane l’obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di distanze dai confini, sicurezza e rispetto dei vincoli paesaggistici (esempi: vincolo storico, fascia di rispetto ambientale). È sempre consigliabile consultare il regolamento edilizio locale e la mappa dei vincoli comunali.
Sono invece considerate opere subordinatamente autorizzabili tutte quelle strutture che:
Per tali interventi è generalmente necessario:
Le procedure si differenziano in base alle caratteristiche dell’intervento, alla normativa regionale e all’inquadramento urbanistico. È necessario il coinvolgimento di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) per assicurare la conformità delle opere ai requisiti di legge e per la sottoscrizione delle pratiche edilizie.
La realizzazione di recinzioni e muretti di confine segue regole specifiche indicate sia dal Codice Civile sia dai regolamenti edilizi locali. Secondo la sentenza n. 1609 del 7 marzo 2025 del Consiglio di Stato, sono considerate interventi liberi le recinzioni di modesto impatto, realizzate con materiali leggeri (rete metallica, legno) e dimensioni contenute. In caso di recinzione più alta o con impatto visivo importante, si rende necessario un titolo edilizio idoneo. Le soluzioni possono spaziare tra:
È fondamentale rispettare le distanze dai confini e verificare la presenza di eventuali servitù di passaggio o vincoli di natura paesaggistica o urbanistica, in particolare in zone soggette a tutela ambientale. La manutenzione ordinaria spetta a entrambi i proprietari contigui al confine, salvo diversa convenzione tra le parti.
Le strutture come gazebo e pergolati sono tra gli elementi più richiesti per rendere il giardino vivibile tutto l’anno. Con l’attuale regolamentazione edilizia valida per il 2025, questi manufatti, se di dimensioni contenute e non definitivamente infissi su fondazione, sono generalmente considerati edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies D.P.R. 380/2001. Tuttavia:
La normativa impone attenzione particolare a strutture posizionate in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico o storico. In questi casi, anche una struttura mobile può rendere necessaria un’autorizzazione. Nel caso di immobili in condominio, deve essere rispettato il decoro architettonico e il regolamento condominiale.
La casetta in legno è una delle soluzioni più versatili e richieste per l’organizzazione degli spazi esterni. Secondo il glossario dell’edilizia libera e le recenti sentenze in materia (d.P.R. 380/2001, art.6), per strutture di modeste dimensioni (solitamente fino a 15 mq, ma soggetto a variazione tra comuni) non fissate in via permanente, è sufficiente una semplice comunicazione d’installazione. Se la casetta è di dimensioni maggiori, o se viene installata su fondazioni fisse, con impianti o allacciamenti, è invece obbligatorio presentare all’ufficio tecnico una CILA, SCIA o permesso di costruire, in relazione al caso specifico.
In presenza di regolamenti condominiali e in aree vincolate è tassativo verificare le condizioni presso l’ufficio tecnico comunale.
Per quanto concerne le piscine private, la possibilità di realizzazione dipende dalla superficie, dalla volumetria rispetto all’edificio principale e dalla tipologia di ancoraggio:
Verificare sempre i parametri urbanistici della zona in relazione al coefficiente di edificabilità e ai vincoli paesaggistici.
Il recente trend delle dependance da giardino, così come la crescente richiesta di spazi aggiuntivi per ospiti o per smart working, impone valutazioni normative puntuali. Una dependance, se realizzata in conformità agli standard di edilizia libera (ad esempio modulo abitativo amovibile con piedini o ruote), è soggetta a regole agevolate rispetto a costruzioni in muratura. Tuttavia, se destinata a permanenza abitativa, dotata di impianti fissi e superficie superiore ai limiti comunali, richiede permesso di costruire, relazione tecnica e, in taluni casi, relazione sismica. Un’attenzione particolare va riservata alla qualità dell’isolamento termico e alla scelta dei materiali per garantire efficienza energetica e sostenibilità.
Le casette in legno blockhouse certificate possono essere montate in pochi giorni con minor impatto ambientale, e le versioni temporanee o facilmente rimovibili godono di procedure semplificate.