I Piani individuali di risparmio sono una forma di investimento pensata per favorire la crescita del sistema imprenditoriale italiano indirizzati alle persone fisiche residenti in Italia.
Sono ormai 4 anni che tra le possibilità di investimento introdotte in Italia ci sono anche i Piani individuali di risparmio. Sono pensati solo per le persone fisiche residenti in Italia che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale.
Si caratterizzano per numerose particolarità sia sotto il profilo fiscale che da quello dell'investimento ammesso. Il Ministero dell'Economia cita esplicitamente tre obiettivi: l'offerta di maggiori opportunità di rendimento alle famiglie, l'aumento delle opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine, lo sviluppo dei mercati finanziari nazionale.
Entriamo quindi nei dettagli dei Pir in Italia secondo la normativa vigente:
I Pir (Piani individuali di risparmio) sono una forma di investimento pensata per favorire la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Più precisamente, l'obiettivo è fornire facilitazioni ai risparmiatori che scelgono investimenti focalizzati sul finanziamento della crescita delle piccole e medie imprese italiane. L'investimento ammesso è di 30.000 euro all'anno fino al limite di 150.000 euro. Ma soprattutto per due terzi dell'anno l'oggetto deve essere prevalentemente investimenti in società non immobiliari localizzate in Italia di cui almeno una parte non FTSEMIB.
Caratteristica fondamentale è che dal quindi anno di detenzione, i proventi e gli utili maturati sono esenti dall'imposta sul capital gain del 26% o dal 12,5% per i titoli obbligazionari governativi, e i patrimoni investiti sono esenti dalle imposte di successione.
In pratica garantisce l'esenzione al 100% della tassazione sulle plusvalenze. L'investitore non deve quindi pagare le imposte sulle rendite finanziarie generate dall'investimento.
I Pir consentono anche l'esenzione sulle imposte di successione sull'investimento. Prevista anche l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti nel piano.
Altra caratteristica dei Pir è il convogliamento dei flussi di nuovi capitali verso le imprese a piccola e media capitalizzazione, generando in questo modo un canale di finanziamento alternativo al sistema bancario.
Il portafoglio Pir deve essere investito in strumenti finanziari come azioni, obbligazioni emessi da aziende italiane o europee con organizzazione in Italia.
Dal punto di vista pratico, ciascun Pir può avere un solo intestatario, anche minorenne. Si può aprire un nuovo Piani individuali di risparmio solo chiuso il precedente ed è ammesso il trasferimento a un altro intermediario. Il patrimonio dei Pir non può quindi essere investito per una quota superiore al 10% in strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente o con altra società dello stesso gruppo per garantire un'adeguata diversificazione del portafoglio.
Come stabilito dalle norme vigenti, la costituzione del Pir può avvenire con la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispetti i requisiti di investimento richiesti dalle norme, in tal caso non è richiesta l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non essendo le imprese di assicurazioni tra i soggetti abilitati all'applicazione di detto regime fiscale.
Ma anche con un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando l'opzione per l'applicazione del risparmio amministrato.
Ammesso anche un rapporto di gestione di portafoglio esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Stessa cosa per altro stabile rapporto con un intermediario abilitato esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato.
Dal punto di vista normativo, secondo le linee guide del Ministero dell'Economia, l'investitore che ha trasferito la residenza all'estero potrebbe mantenere l'investimento affinché gli strumenti finanziari del piano siano detenuti per 5 anni.