Alle collaborazioni coordinate e continuative che di fatto sono prestazioni organizzate dal committente in relazione a tempi e al luogo di lavoro sono applicabili le norme sul rapporto di lavoro subordinato e sono considerate collaborazioni organizzate dal committente.
Si chiamano collaborazioni organizzate dal committente e rappresentano una nuova forma di relazione di lavoro. Da una parte il lavoratore è inquadrato come autonomo ma dall'altra il committente svolge un ruolo di maggiore controllo, quasi come se il lavoratore fosse un dipendente. Ma naturalmente nell'ambito di limiti da rispettare. Approfondiamo quindi i dettagli di questa forma di lavoro:
Le collaborazioni coordinate e continuative che di fatto sono prestazioni esclusivamente personali e continuative con modalità di esecuzione organizzate dal committente in relazione a tempi e al luogo di lavoro sono destinate all'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato sono considerate collaborazioni organizzate dal committente.
La creazione delle collaborazioni organizzate dal committente prende le mosse dalla volontà di frenare l'eccessivo ricorso a collaborazioni autonome che sono in realtà rapporti di lavoro subordinato. Fanno eccezione ovvero non può essere applicata questa forma di lavoro nei casi di:
le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono norme specifiche sul trattamento economico e normativo per via di esigenze produttive e organizzative
le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni
le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni
le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni alle collaborazioni degli operatori
Dal punto di vista strettamente normativo, non trova applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nel caso di collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti riconosciuti dal Coni.
E né di collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragioni di particolari esigenze produttive e organizzative del settore. Semaforo rosso anche nei casi di attività prestate nell'esercizio della propria funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. E infine di collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
Secondo gli esperti del lavoro che hanno analizzato le collaborazioni organizzate dal committente introdotte con il Jobs Act, le disposizioni vigenti, il requisito dell'organizzazione da parte del committente diventa estremamente generico, aperto a tutte le interpretazioni, dalle più restrittive alle più onnicomprensive.
Sempre secondo la parte più critica di questa forma di lavoro, sull'interpretazione della nozione di collaborazioni organizzate dal committente, studiosi e magistrati interverranno molto spesso e l'incertezza sconsiglierà alle imprese di utilizzare il contratto di collaborazione continuativa in numerosi casi nei quali a esso oggi si fa invece ricorso.
In ogni caso, la prestazione non deve essere occasionale o istantanea o episodica e quindi cioè limitata a una opera specifica e determinata, ma si deve protrarre in un arco temporale che prevede l'impegno costante del collaboratore a favore del committente.
Dal punto di vista strettamente normativo, non trova applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nel caso di collaborazioni rese a fini istituzionali.