Le erogazioni liberali rappresentano una delle principali modalità attraverso cui privati, imprese e soggetti giuridici possono sostenere attività di interesse collettivo, a favore di enti del terzo settore, università, istituzioni religiose e organizzazioni senza scopo di lucro. Queste donazioni, caratterizzate dall’assenza di vincolo di reciprocità e dalla totale gratuità, consentono ai contribuenti di contribuire attivamente a progetti di utilità sociale, culturale, scientifica o umanitaria, ottenendo al contempo importanti agevolazioni fiscali in dichiarazione dei redditi.
Le erogazioni liberali si configurano come donazioni effettuate spontaneamente, in denaro o in natura, rivolte esclusivamente a beneficiari che perseguono scopi di pubblica utilità, quali Onlus, Enti del Terzo Settore, associazioni di promozione sociale, enti religiosi, istituzioni culturali, università ed enti di ricerca. A differenza della donazione generica, che può essere fatta anche a favore di privati, l’erogazione liberale è destinata esclusivamente ad enti che svolgono attività di rilevanza sociale o solidaristica.
La normativa italiana distingue fra donazione ordinaria e erogazione liberale: la prima è definita dal Codice Civile come un atto gratuito che arricchisce il beneficiario, mentre la seconda, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), si riferisce esplicitamente a contributi destinati a organizzazioni non profit senza obbligo di controprestazione. In alcuni casi la legge consente forme di riconoscimento morale (es. pubblico ringraziamento), senza che ciò trasformi l’atto in sponsorizzazione, purché non implichi vantaggi commerciali diretti.
Una questione di rilievo riguarda la distinzione tra erogazione liberale e sponsorizzazione. Secondo la disciplina fiscale (D.M. 3 ottobre 2002), può considerarsi erogazione liberale anche il contributo che comporta solo un riconoscimento morale, come un ringraziamento pubblico. Contrariamente, la sponsorizzazione implica un esplicito obbligo di promozione a favore del donatore (lo sponsor) e rientra nel regime tributario ordinario di impresa. La chiarezza del fine altruistico e la mancanza di obbligo di controprestatione sono dunque elementi essenziali per la qualificazione dell’erogazione come liberalità e non come contratto di sponsorizzazione.
Possono effettuare erogazioni liberali sia privati cittadini, sia imprese, che enti e società. I destinatari sono, per legge, enti che non perseguono scopo di lucro e operano per finalità di utilità pubblica: organizzazioni di volontariato, Onlus, APS, ONG, enti di ricerca, università, istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, istituzioni religiose, enti culturali e di promozione sociale. È necessario che tali enti siano iscritti nei registri previsti per ciascuna categoria e rispettino le condizioni di trasparenza fissate dalle normative vigenti.
L’ordinamento prevede due principali tipologie di benefici fiscali per chi effettua un’erogazione liberale:
Il donatore dovrà scegliere tra detrazione o deduzione per la stessa erogazione, non potendo cumulare entrambi i vantaggi sulla stessa somma donata.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali sull’erogazione liberale, sono richiesti:
Inoltre, per le donazioni destinate a enti o progetti specifici (ad esempio la ristrutturazione di immobili sociali tramite social bonus), la causale deve riportare l’indicazione della finalità e del soggetto beneficiario.
Le erogazioni liberali destinate a università, enti di ricerca, istituti scolastici e beni culturali sono disciplinate da norme specifiche (artt. 15 e 100 TUIR, D.Lgs. 117/2017). Per le borse di studio universitarie, sia privati che imprese possono fruire di deducibilità senza limiti; per l’ampliamento dell’offerta formativa o per innovazione tecnologica, è prevista una detrazione del 19%. Per donazioni a favore della cultura e dello spettacolo, le persone fisiche e gli enti non commerciali hanno accesso a detrazioni pari al 19%, previa certificazione delle spese sostenute rilasciata dagli organismi preposti del Ministero della Cultura.
Gli Enti del Terzo Settore con entrate superiori ai 220.000 euro sono obbligati dal 2025 a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le erogazioni liberali ricevute, per assicurare la tracciabilità e la conformità ai limiti delle deduzioni e detrazioni fiscali. L’articolazione della procedura e i requisiti tecnici per l’inserimento dati sono illustrati dettagliatamente nei manuali operativi e nelle circolari disponibili online sui siti istituzionali. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni dovranno trasmettere tutte le informazioni relative alle liberalità ricevute nell’esercizio precedente.
Supponiamo che un contribuente con reddito complessivo lordo pari a 40.000 euro effettui un’erogazione liberale di 1.000 euro a favore di una Onlus. Se sceglie la detrazione del 26% otterrà un beneficio fiscale pari a 260 euro. Se opta invece per la deduzione (entro il limite del 10% del reddito complessivo), potrà abbattere la base imponibile di 1.000 euro, con un risparmio variabile in funzione dell’aliquota marginale IRPEF applicata (ad esempio, se questa fosse al 38%, il risparmio sarebbe di 380 euro circa). Questa valutazione dimostra quanto sia utile confrontare le opzioni a disposizione per individuare quella più vantaggiosa.