Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Che cos' il Contratto a chiamata? Significato, spiegazioni e chiarimenti in base leggi vigenti

Cosa prevede il contratto a chiamata, per chi vale e quali sono le regole vigenti: i chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Che cos' il Contratto a chiamata? Signi

Cos il contratto a chiamata?

Il contratto di lavoro a chiamata, noto anche come contratto intermittente, è una tipologia di contratto di lavoro subordinato che può essere stipulato solo a lavoratori che abbiano meno di 24 anni o più di 55 anni d’età e per cui sono previste ferie e permessi in base alle giornate di lavoro effettivamente stipulate.

Cos’è il contratto a chiamata? Nel panorama lavorativo italiano esistono oggi diverse forme di inquadramento contrattuale tra cui i datori di lavoro, le imprese e le aziende possono scegliere in base alle esigenze e ai bisogni lavorativi. 

Tra possibilità di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, o indeterminato, o di apprendistato, o stagionale, c’è anche quella di contratto di lavoro a chiamata. Vediamo cosa prevede nel dettaglio e quando può essere usato. 

  • Quando e come si può applicare il contratto di lavoro a chiamata secondo le leggi in vigore
  • Come funziona il pagamento dello stipendio nel contratto a chiamata
  • Quali sono i diritti riconosciuti ai lavoratori con il contratto a chiamata

Quando e come si può applicare il contratto di lavoro a chiamata secondo le leggi in vigore

Secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti, il contratto a chiamata non può essere usato per tutti a discrezione del datore di lavoro. 

Si tratta, infatti, di una tipologia contrattuale che può essere applicata solo ai lavoratori che abbiano un’età inferiore ai 24 anni o che abbiano più di 55 anni di età.

Non è, invece, per legge, possibile stipularlo per:

  • sostituire lavoratori in sciopero;
  • aziende dove siano stati effettuati licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti;
  • imprese e aziende che non hanno valutato eventuali rischi.

Anche il contratto a chiamata deve, per legge, essere in forma scritta e può essere a tempo determinato, quando prevede una precisa scadenza, o a tempo indeterminato, quando non ha scadenza, ma comunque la durata non può essere superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari.

Per essere valido e avere valore legale, il contratto a chiamata deve riportare nel dettaglio:

  • durata della prestazione lavorativa;
  • luogo della prestazione;
  • trattamento economico e normativo per le prestazioni che il lavoratore esegue;
  • indennità di disponibilità;
  • modalità della disponibilità e relativo preavviso di chiamata;
  • modalità con le quali il datore di lavoro può richiedere la prestazione lavorativa;
  • misure di sicurezza adottate a lavoro;
  • modalità e tempi di pagamento dello stipendio.

Come funziona il pagamento dello stipendio nel contratto a chiamata

Un lavoratore che viene assunto con un contratto a chiamata deve percepire la stessa retribuzione che spetta al lavoratore assunto con un’altra forma di contratto in riferimento al relativo contratto nazionale Ccnl. 

Ciò significa, per esempio, che un lavoratore a chiamata, assunto con Ccnl Commercio e Terziario e inquadrato nel Livello IV deve ricevere la stessa retribuzione riconosciuta ad un collega assunto a tempo pieno e indeterminato, da riproporzionare in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

Quali sono i diritti riconosciuti ai lavoratori con il contratto a chiamata

I lavoratori che vengono inquadrati con il contratto a chiamata hanno diritto al riconoscimento di quanto previsto per tutti gli altri dipendenti assunti con contratti a tempo determinato o indeterminato, ma secondo specifiche regole.

Il lavoratore con contratto a chiamata ha, infatti, diritto a:

  • versamento dei contributi previdenziali, che devono essere calcolati e versati in misura proporzionale alle effettive ore di lavoro prestate;
  • alla malattia, a condizione di informare subito il datore di lavoro;
  • a maturare ed usufruire delle ferie e dei permessi, sempre proporzionati alle effettive giornate di lavoro svolte;
  • indennità di reperibilità, se i lavoratori si rendono disponibili alla reperibilità;
  • maggiorazioni per svolgimento del lavoro festivo e notturno;
  • importi ulteriori dovuti a lavoro straordinario;
  • a maturare la quota del Tfr, Trattamento di fine Rapporto, da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • presentare le dimissioni, dando un preavviso di 15 giorni dal datore di lavoro. 

Leggi anche