Il lavoro supplementare è quello prestato oltre l'orario concordato per il rapporto part time, ma sempre entro il limite del tempo pieno. Il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare è possibile solo per le esigenze e alle condizioni previste dal Ccnl.
La complessità del sistema del lavoro in Italia è testimoniata anche dalla presenza dei numerosi strumenti a disposizione di datori e dipendenti. Pensiamo ad esempio al lavoro supplementare che, chiariamolo subito, non va confuso con il lavoro straordinario.
Solo alcune categorie ben precise di lavoratori possono infatti sfruttare questa possibilità. Analizziamo tutti i dettagli in questo articolo, ricordando che se il primo punto di riferimento sono le norme in materia, bisogna sempre consultare il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato per andare alla ricerca di quelle particolarità che fanno la differenza. Infine, ma non di minore importanza, l'altro documento da non perdere di vista è il contratto individuale di lavoro. Esaminiamo quindi:
Il lavoro supplementare è quello prestato oltre l'orario concordato per il rapporto part time, ma sempre entro il limite del tempo pieno. Il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare è possibile solo per le esigenze e alle condizioni previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
I Ccnl stabiliscono infatti il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili e i motivi per i quali è consentito al datore di lavoro di richiedere al dipendente prestazioni supplementari. Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro non regolamentino questo strumento è necessario che il datore ottenga il consenso del lavoratore per lo svolgimento di prestazioni supplementari.
La facoltà di prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria in relazione allo svolgimento di lavoro supplementare è rimessa alla contrattazione collettiva. La maggiorazione può anche essere stabilita in misura forfettaria comprensiva anche della quota dovuta per i contributi previdenziali e assistenziali.
Il lavoro supplementare è quindi strettamente legato al contratto a tempo parziale. Quest'ultimo può a sua volta essere di tre tipi. C'è infatti il part-time di tipo orizzontale in cui l'orario giornaliero di lavoro risulta inferiore all'orario a tempo pieno. Poi c'è il part-time di tipo verticale in cui l'attività è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
Quindi c'è il part-time di tipo misto che è una combinazione delle due modalità precedenti. Qualunque sia la modalità scelta, il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e indicare la durata della prestazione lavorativa e l'orario in relazione al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
I contratti collettivi nazionali di lavoro possono comunque prevedere condizioni e modalità per consentire al dipendente part-time di richiedere la cancellazione o la modifica di clausole elastiche e flessibili.
Il lavoro supplementare va quindi ben distinto da quello straordinario. In pratica le ore di lavoro che eccedono quelle previste dal contratto, ma rientrano nelle ore settimanali ossia quelle di un contratto full time sono lavoro supplementare.
Quelle che invece oltrepassano le ore relative a un full time sono invece considerate lavoro straordinario a tutti gli effetti. In questo contesto ci sono trattamenti che non si determinano in relazione alla durata della prestazione. Si tratta della durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali, dell'applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e dei criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste nei contratti di lavoro.
E poi dell'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro, della durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, della durata del periodo di prova e delle ferie annuali, dell'accesso ai servizi sociali aziendali, della retribuzione oraria e dei diritti sindacali.